Recupero aiuti agricoli comunitari, prescrizione decennale e non quadriennale (TAR Sicilia n. 2661 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa dell’amministrazione alla restituzione di aiuti comunitari agricoli indebitamente percepiti non è soggetta al termine quadriennale di cui all’art. 3, n. 1, del reg. CE n. 2988/1995, né al termine quinquennale dell’art. 2948 n. 4 cod. civ., ma al termine decennale ordinario dell’art. 2946 cod. civ., applicabile all’actio indebiti in virtù del rinvio dell’art. 3, n. 3, del medesimo regolamento. Tale esito è compatibile con il diritto unionale, perché il termine più lungo deriva da una disposizione generale prevedibile e proporzionata rispetto all’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Il recupero di un beneficio concesso sulla base di false dichiarazioni di consistenza non costituisce esercizio di autotutela, ma adempimento doveroso ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, con la conseguenza che il termine di diciotto mesi non opera. Il diritto all’aiuto presuppone un legittimo titolo di conduzione dei fondi, non essendo sufficiente la coltivazione sine titulo.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’AGEA aveva accertato la indebita percezione di contributi comunitari per le campagne 2007, 2008, 2009 e 2010, quantificando la pretesa restitutoria in Euro 15.591,51. L’Agenzia contestava l’indicazione, nelle dichiarazioni di consistenza aziendale, del possesso di terreni di cui la ricorrente non aveva la disponibilità, con uno scostamento tra superficie dichiarata ed effettiva.

La segnalazione della Guardia di Finanza si fondava sulle dichiarazioni dei proprietari dei fondi, i quali negavano di aver mai concesso in affitto quei terreni al coniuge della ricorrente, deceduto, o alla medesima. La ricorrente sosteneva invece la validità dei contratti di affitto documentati dalla denuncia riepilogativa, e articolava censure di violazione di legge, eccesso di potere, superamento del termine per l’annullamento in autotutela, prescrizione del credito e contrasto della normativa interna con il diritto unionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità l’eccezione di prescrizione, perché potenzialmente estintiva della pretesa. La ricorrente invocava il termine quadriennale, o quinquennale, evocando la propria buona fede; il Tribunale riqualifica l’eccezione e richiama l’insegnamento di Cass. civ., Sez. I, n. 24040 del 26.9.2019, oltre alla propria precedente pronuncia n. 584 del 20.2.2024.

Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza unionale, che ammette termini nazionali più lunghi rispetto ai quattro anni, purché prevedibili e proporzionati. Il recupero degli importi anticipati non rientra però nell’ambito della legge n. 898 del 1986, che disciplina le sanzioni amministrative e rinvia alla legge n. 689 del 1981: la restituzione resta assoggettata alla disciplina generale dell’indebito, con applicazione del termine decennale.

Alla data del provvedimento impugnato, adottato il 20.3.2019, risultavano prescritti i crediti relativi alle annualità 2007 e 2008, per un ammontare di Euro 7.729,63. La pretesa restitutoria va quindi ridotta a Euro 7.861,88.

Le altre censure sono respinte. Il primo motivo non convince: anche ammessa la validità dell’affitto verbale, manca la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esistenza del rapporto, e tale assenza non è formale, perché solo quella dichiarazione avrebbe potuto corroborare un rapporto smentito dai proprietari dei fondi. Il secondo motivo è infondato: il provvedimento non è atto discrezionale di autotutela, ma atto doveroso di recupero conseguente a false dichiarazioni. Quanto al preteso contrasto con il diritto eurounitario, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 1005 del 31.1.2024: titolare dell’aiuto è solo chi vanti un legittimo titolo di conduzione.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti della riduzione del quantum, respinto nel resto, con compensazione delle spese in ragione della parziale soccombenza dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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