Incidente di esecuzione e nomina del Commissario ad acta per perdurante inottemperanza (TAR Puglia n. 1410 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato nel termine assegnato con la sentenza che ha definito il ricorso, il giudice adito con incidente di esecuzione accerta la persistente inottemperanza e nomina il commissario ad acta per l’esatta esecuzione del decisum. La mera richiesta di un nuovo termine, avanzata dall’ente intimato senza dimostrare l’avvenuto adempimento, non è idonea a paralizzare la nomina, che costituisce lo strumento fisiologico di attuazione della tutela giurisdizionale già riconosciuta.
Il Fatto
Con una precedente sentenza il Tribunale aveva accolto il ricorso per ottemperanza proposto dai ricorrenti, dichiarando parzialmente nulla una deliberazione consiliare e ordinando al Comune e alla Commissione straordinaria di liquidazione di dare esatta e completa esecuzione al giudicato formatosi su due precedenti pronunce, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione. La medesima sentenza aveva condannato in solido gli enti al pagamento delle spese.
Avvenuta la notifica della decisione, i ricorrenti hanno rilevato il decorso del termine e la perdurante inadempienza dell’amministrazione, proponendo rituale incidente di esecuzione e chiedendo la nomina di un commissario. Il Comune si è costituito chiedendo un nuovo termine; la Commissione straordinaria non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’incidente di esecuzione, verificando che il termine assegnato con la sentenza di ottemperanza fosse ormai decorso e che l’amministrazione fosse rimasta inottemperante. La circostanza è stata accertata tanto nei confronti del Comune quanto della Commissione straordinaria di liquidazione, entrambi destinatari degli ordini contenuti nel giudicato.
La difesa dell’ente, articolata nella richiesta di concessione di un nuovo termine per l’esatta ottemperanza, non ha superato la verifica del Tribunale. La persistenza dell’inadempimento, protrattosi oltre il termine fissato, ha reso necessaria la nomina del commissario, non essendo sufficiente la mera sollecitazione a provvedere.
Il Collegio ha quindi nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Lecce o suo delegato, incaricato di dare esatta esecuzione alle sentenze passate in giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, nei sensi precisati in motivazione. La nomina opera come strumento sostitutivo dell’attività amministrativa rimasta inerte, a garanzia dell’effettività della tutela.
Le spese della fase esecutiva sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza, richiamando l’art. 91 c.p.c., e liquidate come da dispositivo. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, ordinando la comunicazione della sentenza alle parti, anche non costituite, e al commissario nominato.
Nota della Redazione
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