L’ottemperanza al giudicato previdenziale e la nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 370 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esistenza di un giudicato e la sua mancata esecuzione e ordina all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al provvedimento del giudice ordinario entro un termine perentorio. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione abbia fornito alcuna giustificazione, l’inerzia è inadempimento e legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 114 c.p.a. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza va nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, che provveda in luogo e vece dell’ente intimato entro un ulteriore termine.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza della Corte d’appello di Bari, Sezione lavoro, n. 2471/2023, pubblicata il 5.1.2024. Quel provvedimento aveva rigettato l’appello del Ministero della salute e confermato la condanna al pagamento, in favore dell’odierno ricorrente, dell’indennizzo di cui all’art. 1 della legge n. 210/1992, con ascrivibilità della patologia alla settima categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, a far tempo dalla domanda amministrativa del 13.6.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La sentenza di appello, notificata al Ministero intimato il 18.4.2024, è passata in giudicato secondo il certificato del 19.3.2024. Il ricorrente ha dedotto il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni e ha chiesto la condanna all’esecuzione, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: esistenza del giudicato, notificazione del titolo, decorso del termine dilatorio. Dalle allegazioni documentate è emerso che la sentenza della Corte d’appello è stata notificata in data 18.4.2024 e che è passata in giudicato. È risultato inoltre decorso senza esito il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

A fronte del giudicato formato sulla sentenza n. 2471/2023, il Ministero della salute non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla mancata ottemperanza. L’inerzia dell’Amministrazione è stata quindi qualificata come inadempimento e ha determinato l’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione di parte. L’ordine riguarda il rigetto dell’appello, la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese del gravame liquidate in € 5.000,00 oltre accessori, nonché il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della ex Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico presso il Ministero della salute, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario, decorso inutilmente il termine, provvederà entro ulteriori 30 giorni all’integrale esecuzione del giudicato in luogo e vece dell’ente intimato.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con recupero del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il provvedimento è dichiarato esecutivo a cura dell’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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