Appello inammissibile se non censura il capo sulla mancata prova del risultato (C.G.A.R.S. n. 319 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse l’appello che non censuri un capo autonomo della sentenza di primo grado, idoneo di per sé a sorreggere il dispositivo di reiezione. Quando il giudice di prime cure fondi la decisione sull’art. 21-octies della legge n. 241/1990, richiedendo al privato di allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento, l’appellante deve contestare anche tale profilo. L’omessa impugnazione di un autonomo capo assorbente determina la carenza di interesse all’impugnazione dell’intero provvedimento. Il principio opera sul piano processuale, prescindendo dall’esame del merito della Doglianza sulla comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
L’appellante, comproprietario di due appartamenti facenti parte di un immobile catanese, aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il decreto dirigenziale con cui era stata dichiarata l’interesse storico, artistico e architettonico di alcune porzioni dell’edificio ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 42/2004.
Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 42/2004: la comunicazione di avvio del procedimento era stata trasmessa soltanto alla società venditrice, indicata negli atti come unica proprietaria, e non a lui, che aveva già acquistato le unità immobiliari. Il TAR respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese. Proponeva quindi appello l’unico motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione appellata nella memoria depositata in vista dell’udienza. Secondo l’eccezione, l’appellante avrebbe contestato soltanto uno dei due profili motivazionali posti a base della sentenza, omettendo di censurare il capo che richiamava l’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
L’eccezione è accolta. Il Collegio rileva che la sentenza di primo grado aveva richiamato l’orientamento secondo cui la norma citata deve essere interpretata nel senso di evitare che l’amministrazione sia onerata di una prova diabolica, dovendosi porre a carico del privato l’onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto se la comunicazione gli fosse stata inviata. Su questa base il TAR aveva concluso che il ricorrente si era limitato a censurare l’omessa comunicazione, senza nulla aggiungere sugli elementi che avrebbero potuto incidere sull’iter procedimentale.
Il passaggio motivazionale risulta, dunque, autonomamente idoneo a giustificare la reiezione del ricorso. L’atto di appello, tuttavia, si limita a denunciare la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 42/2004, perché la comunicazione era stata trasmessa solo alla società venditrice, nel momento in cui questa non era più l’unica proprietaria. Nulla l’appellante deduce in ordine all’art. 21-octies, dal quale il primo giudice aveva tratto un autonomo profilo di rigetto.
Richiamando la giurisprudenza consolidata (C.G.A.R.S. n. 1407 del 2010; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3132 del 2008), il Collegio afferma che l’omessa impugnazione di un capo di sentenza idoneo da solo a sorreggere il decisum comporta l’inammissibilità dell’intera impugnazione per difetto di interesse. L’appello è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese in ragione della natura della questione.
Nota della Redazione
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