Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 805 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati. Esso è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande ulteriori, ancorché correlate al giudicato stesso. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inosservanza dell’obbligo di adempimento, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione entro un termine, con riserva della nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e con facoltà di segnalazione alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti. La penalità di mora prevista dall’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. non è invece dovuta in via automatica, dovendo essere valutata secondo l’indirizzo della sezione.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, con sentenza n. 276 del 13 febbraio 2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della cd. Carta del docente, per un valore complessivo quantificato nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio.

Il titolo esecutivo è stato notificato in copia conforme, a mezzo p.e.c., al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 15 febbraio 2024. Decorso invano il termine, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’adozione delle misure attuative, la nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’azione come ricorso di ottemperanza ex art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e ne delimita l’oggetto. Il giudizio è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato; resta estranea alla cognizione ogni altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso. Il thema decidendum si riduce quindi all’accertamento dell’inadempimento e all’adozione dei provvedimenti attuativi.

Il giudice verifica i presupposti dell’azione esecutiva contro la pubblica amministrazione. La sentenza è stata trasmessa in copia attestata conforme in data 15 febbraio 2024; ricorre pertanto l’ipotesi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che condiziona l’azione esecutiva all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo. Il titolo ha inoltre comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm., come da certificazione del Tribunale di Trani del 19 settembre 2024.

Accertata la persistente omessa esecuzione, il TAR ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica a cura di parte, se anteriore, mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo. La nomina del commissario ad acta è riservata all’eventualità che l’inadempimento perduri oltre il termine. La riserva si fonda sul comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, ove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’amministrazione.

La richiesta di condanna alle astreintes è respinta, in ossequio alla giurisprudenza della sezione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore, per dichiarazione antistataria. Il Collegio dispone infine l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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