Rifiuti portuali: la deroga per i piccoli porti va interpretata restrittivamente (TAR Sicilia n. 2056 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’obbligo di predisporre il piano di raccolta e gestione dei rifiuti portuali, prevista dall’art. 5, comma 8, d.lgs. n. 197/2021 per i piccoli porti non commerciali caratterizzati da traffico sporadico o scarso di sole imbarcazioni da diporto, ha natura eccezionale e va interpretata in senso restrittivo, in coerenza con i principi di prevenzione e precauzione in materia ambientale. La deroga presuppone il concorso di tutti i requisiti di legge e non si estende ai porti interessati da traffico di navi da crociera, pescherecci e diporto, comunque soggette all’obbligo di conferimento dei rifiuti. Il sistema di gestione dei rifiuti urbani non può sopperire alla mancanza dello specifico servizio di raccolta dei rifiuti delle navi, che richiede mezzi navali e procedure dedicate per i rifiuti speciali e pericolosi. L’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 197/2021 collega l’impianto portuale di raccolta all’attuazione del piano a monte, con oneri a carico del gestore del servizio.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto alla Capitaneria di Porto di Messina – AMS l’affidamento in concessione del servizio di raccolta dei rifiuti delle navi presso il porto di Giardini Naxos e negli specchi acquei prospicienti. L’istanza è stata respinta con nota del 18.4.2024, previo preavviso di rigetto. Il diniego si fonda sulla qualificazione del porto come piccolo porto non commerciale a vocazione turistica, da diporto e peschereccia, esentato dall’applicazione dei commi da 1 a 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 197/2021 con decreto n. 10 del 3.2.2022, e sull’integrazione del servizio di raccolta in quello comunale.

La società ha impugnato il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Sicilia. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa tempestiva degli atti anteriori e del d.P.R.S. n. 6 del 2022 di classificazione del porto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto l’estromissione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina per difetto di legittimazione passiva, non rientrando il porto nel suo ambito territoriale. Ha poi respinto le eccezioni preliminari: il decreto di esenzione non è atto immediatamente lesivo, assumendo rilievo solo con il richiamo nel diniego; la mancata impugnativa del d.P.R.S. n. 6 del 2022 non incide sull’interesse ad agire, poiché proprio la qualificazione regionale del porto conferma i profili di illegittimità dedotti.

Nel merito, il primo motivo è stato giudicato infondato. L’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 197/2021 subordina la dotazione di impianti e servizi di raccolta all’attuazione del piano previsto dall’art. 5: la sua mancata adozione non è quindi irrilevante ai fini dell’affidamento del servizio. Nessuna lesione dell’art. 41 Cost. è ravvisabile, trattandosi di servizio pubblico dato in gestione previa gara.

Il Collegio ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. Il rilievo dirimente è che il traffico del porto non è limitato a poche imbarcazioni da diporto: esso comprende navi da crociera che approcciano la rada e pescherecci, come riconosciuto dallo stesso d.P.R.S. n. 6/2022. La deroga dell’art. 5, comma 8, essendo eccezionale, non può coprire un’infrastruttura con tali caratteristiche. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 7316/2024, che ha enucleato le tre condizioni cumulative per l’esenzione, e Cons. Stato, Sez. IV n. 3738 del 24.4.2024 sull’autonomia dell’affidamento del servizio dal piano.

Il sistema comunale non può sostituire il servizio dedicato: servono mezzi navali per raggiungere le navi in rada e procedure specifiche per rifiuti speciali e pericolosi, residui di carico e scarti extra UE, non conferibili nel flusso urbano. L’entità del traffico induce inoltre necessità di informazione all’utenza che solo il piano può garantire. L’abrogazione tacita del piano del 2009 non è ravvisabile, né lo jus superveniens ha ridotto gli obblighi ambientali.

L’ultimo motivo, di natura procedimentale, è stato assorbito. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del diniego e del presupposto decreto n. 10 del 3.2.2022, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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