Ottemperanza al giudicato e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 1288 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato azionato e la parte ricorrente riconosca espressamente il sopravvenuto soddisfacimento delle proprie pretese. Il completo adempimento successivo alla notificazione del ricorso di ottemperanza integra la ragione dell’improcedibilità sopravvenuta, restando superata la richiesta di nomina del commissario ad acta e di fissazione della penalità di mora. La verifica dell’esecuzione investe tanto il profilo del pagamento delle somme liquidate, al lordo delle ritenute, quanto quello della ricostruzione di carriera disposta con il decreto attuativo. Sussistendo una complessa evoluzione procedimentale e processuale, la compensazione delle spese risponde a criteri di equità.

Il Fatto

La ricorrente, collaboratrice scolastica inquadrata nell’Area A del personale ATA, agiva per l’ottemperanza della sentenza n. 2301 del 16 dicembre 2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intera anzianità di servizio prestata a tempo determinato dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’immissione in ruolo.

Il giudice del lavoro aveva inoltre condannato il Ministero dell’istruzione e del merito alla modifica del decreto di ricostruzione carriera, con riconoscimento di un’anzianità di 6 anni, 6 mesi e 27 giorni e passaggio alla III fascia stipendiale a decorrere dal 1° febbraio 2017, oltre al pagamento di euro 1.072,19 a titolo di differenze stipendiali. La ricorrente chiedeva le misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in corso di causa, l’amministrazione aveva depositato il decreto prot. n. 9289 dell’11 novembre 2023 del Liceo scientifico competente. Quel provvedimento, richiamando espressamente la sentenza del Tribunale di Trani, riconosceva la progressione di carriera e annullava e sostituiva i precedenti decreti di ricostruzione.

Quanto alle somme, la ricorrente aveva prodotto il bonifico del 24 gennaio 2024 di euro 733,47. Con ordinanza n. 741 dell’11 giugno 2024, la Sezione aveva disposto incombenti istruttori, rilevando che l’importo versato era inferiore alla condanna e chiedendo alle parti chiarimenti sull’eventuale sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La ricorrente, con memoria del 13 giugno 2024, ha chiarito che la differenza tra le somme era dovuta al fatto che l’importo liquidato in sentenza è al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, mentre quello versato è al netto. Il pagamento era avvenuto mediante bonifico e non in busta paga perché la lavoratrice era in pensione dal 1° settembre 2021. Ha inoltre riconosciuto che il decreto di ricostruzione recepiva correttamente il dictum del giudice del lavoro, senza residue contestazioni.

Su queste basi il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’integrale esecuzione del giudicato e dell’espressa dichiarazione di parte ricorrente. La complessiva evoluzione della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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