Punteggi ERP tra nucleo familiare dichiarato e istruttoria comunale (TAR Puglia n. 1286 del 14.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il punteggio spettante al richiedente va determinato sulla base dei requisiti effettivamente posseduti e accertati in istruttoria, non delle dichiarazioni contenute nella domanda. Il nucleo familiare rilevante è quello risultante dalle risultanze anagrafiche: i soggetti che risiedono altrove e appartengono ad altra famiglia non possono essere computati. La condizione di sovraffollamento si verifica con riferimento allo standard abitativo e alla composizione effettiva del nucleo, dovendosi escludere i punteggi previsti per nuclei più numerosi di quello reale. Il maggior punteggio per alloggi da rilasciare presuppone un provvedimento di sgombero o equipollente adottato dall’autorità competente entro il termine previsto dal bando: non è sufficiente una diffida risalente e riferita a un diverso immobile.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato la decisione di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la graduatoria per l’assegnazione di un alloggio ERP, dolendosi del mancato riconoscimento di ulteriori punteggi e chiedendo l’accertamento del diritto a una collocazione migliore, oltre al risarcimento del danno anche da perdita di chance e alla reintegrazione in forma specifica.

Il Comune si costituiva e difendeva la legittimità del proprio operato, depositando la documentazione del procedimento. La causa, inizialmente trattata in camera di consiglio per le misure cautelari, era abbinata al merito; il Tribunale disponeva poi un’istruttoria per chiarire il calcolo del punteggio e gli elementi considerati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’istruttoria comunale: alla ricorrente erano stati attribuiti punti 4 per il reddito e punti 1 per la condizione di diversamente abile, per un totale di punti 5, identico a quello già assegnato nella graduatoria provvisoria del 2013 e confermato in quella definitiva del 2014. Le doglianze riguardavano il mancato riconoscimento dei punteggi per nucleo familiare, locali sovraffollati e alloggi da rilasciare.

Sul primo profilo, il punteggio previsto dalla lex specialis spetta quando il nucleo consta di tre o quattro persone; nel caso concreto il nucleo risultava di due sole unità. I controlli istruttori evidenziavano inoltre che la figlia e la nipote, indicate come componenti del nucleo, risiedevano anagraficamente altrove e appartenevano ad altra famiglia. Il rilievo è decisivo: la dichiarazione sostitutiva non vincola l’amministrazione, che deve verificare la composizione effettiva del nucleo.

Quanto al sovraffollamento, la disciplina regionale gradua i punti in relazione al numero dei componenti rispetto allo standard abitativo. La ricorrente aveva dichiarato una superficie superiore a quella che giustificherebbe il punteggio per un nucleo di tre persone; il punteggio maggiore per nuclei di quattro persone non competeva, difettando la corrispondente composizione familiare.

Sul terzo profilo, il punteggio per gli alloggi da rilasciare richiede un’ordinanza o altro provvedimento di sgombero adottato dall’autorità competente non oltre tre anni prima del bando. Per l’immobile occupato era stata prodotta solo una raccomandata dello IACP di Bari, risalente al 1989, che diffidava l’ex coniuge a lasciare un diverso locale: fattispecie non idonea a fondare il maggior punteggio.

La tesi secondo cui una più corretta istruttoria avrebbe dovuto riconoscere punti 13 risulta perciò smentita dalla ricostruzione dei requisiti effettivamente posseduti. Il ricorso è infondato e viene respinto; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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