L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro si attua con commissario ad acta (TAR Campania n. 5353 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e non allegata prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo e assegna un termine per provvedere. In caso di perdurante inerzia nomina un commissario ad acta e, sussistendone i presupposti, fissa l’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali e contenendola nel limite del 10% dell’importo dovuto, in coerenza con la funzione compulsoria e non satisfattiva della misura.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, successivamente corretta con ordinanza. Il titolo accerta il diritto di uno dei ricorrenti alla maggiore anzianità e condanna il Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori, e delle spese di giudizio con clausola di distrazione in favore del difensore, procuratore in proprio.

Espongono che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è passato in giudicato, essendo stato notificato in forma esecutiva. Il Ministero non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025. I ricorrenti chiedono la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione dell’astreinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e verifica i presupposti dell’azione. Risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, con il pagamento delle somme spettanti. L’ente deve provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla notificazione, se anteriore.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Decorso inutilmente il primo termine, il commissario pone in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 giorni. Dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.

Sussistono i presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato per ciascun ricorrente, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, in funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm.. Quanto ai criteri, il dies a quo coincide con il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem con il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche laddove si sia insediato il commissario, restando il potere di provvedere in capo all’amministrazione in esercizio concorrente (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021). Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto a ciascun ricorrente, per evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore procuratore in proprio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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