Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 379 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, tra cui rientra la sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato l’amministrazione al pagamento di somme di denaro. Il ricorso è ammissibile quando risultino integrati il dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, terzo comma, c.p.a. e il presupposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., nonché il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo. L’inottemperanza dell’amministrazione, non contestata e rimasta priva di riscontro all’ordine istruttorio, legittima l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva adito il Tribunale di Sulmona in funzione di giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive.
Con la sentenza n. 32/2022 del 22 marzo 2022 il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando l’amministrazione al pagamento di € 1.484,10, oltre interessi legali, e di € 650,00 per spese di giudizio. La sentenza, notificata via PEC il 20 novembre 2023 e passata in giudicato, non era stata eseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Vi rientra pacificamente la sentenza del giudice del lavoro oggetto di causa.
Il Tribunale verifica poi le condizioni processuali: risultano osservati il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., il presupposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. — essendo il giudicato attestato dalla certificazione del cancelliere — e il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione.
Nel merito, la sentenza risulta non adempiuta. L’amministrazione non ha provveduto al pagamento, non ha contestato la prospettazione della ricorrente e, benché sollecitata con l’ordinanza collegiale n. 229/2025 a esibire una dettagliata relazione di chiarimenti, non ha fornito alcun riscontro istruttorio.
Da qui l’accoglimento del ricorso, con ordine di integrale esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere in via sostitutiva entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inutile decorso del termine. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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