Inidoneità al servizio militare e transito ai ruoli civili secondo discrezionalità tecnica (TAR Sicilia n. 2519 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di idoneità al servizio militare incondizionato espresso dagli organi tecnico-consultivi dell’Amministrazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato di merito del giudice amministrativo. Il sindacato resta ammesso nei soli casi limite della palese irragionevolezza, del travisamento dei fatti, dell’errore sui presupposti e della violazione delle regole procedurali. Gli accertamenti sanitari eseguiti presso strutture civili o da professionisti privati non valgono a contestare l’esito della valutazione medico-legale pubblica. Il giudizio di inidoneità è relativo alla natura e alla gravosità delle mansioni della qualifica, non assume carattere generale e astratto. La legittimità del provvedimento presupposto comporta il rigetto delle censure proposte in via derivata avverso il transito ai ruoli civili.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in servizio da ventotto anni, veniva inviato in missione e, durante il volo, subiva un evento lesivo con successivo ricovero ospedaliero. Sottoposto a visita presso l’Ospedale Militare, veniva giudicato non idoneo permanente al servizio militare incondizionato. Il reclamo alla Commissione Medica Interforze di 2° Istanza si concludeva con la conferma del giudizio di inidoneità.
Il ricorrente impugnava il verbale, deducendo l’incoerenza della decisione rispetto alla documentazione medica prodotta, dalla quale assumeva emergere la piena guarigione, e invocando i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento. Chiedeva in via istruttoria una consulenza tecnica d’ufficio. Con motivi aggiunti impugnava il decreto di transito al ruolo civile e il diniego di riesame della sede di prima assegnazione, ritenuta troppo distante dalla residenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto tardivo il deposito documentale eseguito dal ricorrente il 27.5.2025, poiché il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73 cod. proc. amm. era già scaduto. Di tali documenti non tiene conto.
Nel merito, il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui i giudizi medico-legali degli organi tecnico-consultivi sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo nei noti casi limite. Cita Cons. Stato n. 4875 del 2020 e Cons. Stato n. 2966 del 2020, oltre a C.G.A.R.S. n. 819 del 2024, per escludere che l’esito degli accertamenti presso strutture civili o privati possa mettere in discussione la valutazione della Commissione militare.
Il giudizio di inidoneità, osserva il Collegio, è valutazione relativa, misurata sulla natura e gravosità delle mansioni della qualifica, e non assume connotazioni generali e astratte. Le conclusioni del consulente privato non inficiano il giudizio globale delle commissioni militari, come precisato da Cons. Stato n. 10372 del 2022.
L’Amministrazione, si rileva, ha considerato grado, categoria, incarico, età e anni di servizio, escludendo che il servizio incondizionato ammetta esoneri o limitazioni di impiego, e ha ritenuto la insussistenza dei requisiti clinici. Né il referto della struttura sanitaria né la perizia di parte offrono spunti per ravvisare manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Le doglianze sono pertanto infondate.
La legittimità del provvedimento presupposto comporta il rigetto delle censure derivanti avverso il transito ai ruoli civili. Quanto alla sede di assegnazione, il Tribunale esclude che esista una norma attributiva del diritto di sceglierla o che imponga di valorizzare la fragilità del dipendente; lo Stato Maggiore ha motivato l’assegnazione con l’indisponibilità di posti per il profilo di funzionario amministrativo nelle province di Siracusa e Catania. Spese compensate.
Nota della Redazione
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