Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1475 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze emesse dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, una volta decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo e perdurando l’inadempimento dell’amministrazione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle ex lege Pinto.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva. Il titolo condannava il Ministero dell’Istruzione a pagare la complessiva somma di Euro 3.746,67, oltre interessi legali, e a rifondere le spese di lite ai difensori dichiaratisi antistatari.

Il titolo era stato notificato all’amministrazione il 19 ottobre 2022. Nonostante l’atto di precetto notificato il 19 gennaio 2024, la parte pubblica era rimasta insolvente. Il ricorrente ha quindi proposto l’actio iudicati, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione persiste. L’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è pertanto fondata.

Il Ministero si era costituito rappresentando di aver corrisposto Euro 2.410,52 in esecuzione del giudicato di una precedente sentenza di condanna generica e di aver disposto, con provvedimento del 29 maggio 2024, la liquidazione della residua somma di Euro 1.336,15, oltre interessi. L’istruttoria ha però smentito l’effettività del pagamento.

L’Ufficio Regionale Scolastico per la Calabria, con nota del 17 aprile 2025, ha riferito di non avere notizia dei tempi e dell’iter di liquidazione del saldo. L’ulteriore ordinanza istruttoria del 9 giugno 2025, con cui l’amministrazione era onerata di interloquire con la competente Ragioneria dello Stato, è rimasta priva di riscontro. All’udienza del 17 settembre 2025 il ricorrente ha confermato il mancato pagamento.

Il Tribunale ordina dunque al Ministero di eseguire per la parte mancante la sentenza del Tribunale di Castrovillari, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione a cura del ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, che provvederà su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto alle spese dell’eventuale attività commissariale, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001 e ne afferma l’applicazione per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidate in complessivi Euro 828,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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