Ottemperanza al decreto Pinto senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 119 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Una volta decorso il termine semestrale dalla richiesta di pagamento ex art. 5 sexies legge n. 89/2001, l’Amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato. In difetto, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Il commissario provvede senza compenso e può essere incaricato anche del pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, ex art. 3 legge n. 89/2001, ha ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare a ciascuno la somma di euro 8.100,00, oltre interessi legali, e di rimborsare le spese della procedura, con distrazione in favore del difensore. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione in data 4.01.2022.
I creditori hanno inviato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5 sexies legge n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si è costituito. I ricorrenti chiedono quindi l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dell’autorità di cosa giudicata del decreto e dalla sua rituale notificazione all’Amministrazione. Su questo presupposto si innesta la questione centrale: se, per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001, siano ancora necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio.
Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che tali adempimenti non siano più dovuti, richiamando Consiglio di Stato n. 1423/2021. La soluzione processuale si salda con la regola sostanziale sull’onere probatorio: la P.A. non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, secondo il principio espresso da Cass. SS.UU. n. 13.533/2001.
Ricorrono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che su istanza di parte, entro novanta giorni, darà corso al pagamento senza compensi ai sensi dell’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato n. 1247/2016. Il Collegio estende al commissario anche il pagamento delle spese non rifuse, sul rilievo del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e di economia processuale: evitare un secondo giudizio di ottemperanza e assicurare in unica battuta la definizione della res contenziosa, in coerenza con il buon andamento e con la disciplina degli artt. 95 e 510 c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata