Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Calabria n. 2092 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario del lavoro, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e perdurando l’inadempimento dell’amministrazione, è esperibile l’azione di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire la pronuncia nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

Con sentenza n. 496 del 23.03.2023 il Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, con ricostruzione di carriera, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere le differenze retributive e contributive, oltre interessi e rivalutazione, nonché a versare all’INPS le differenze contributive correlate alla maggiore anzianità.

La pronuncia è passata in giudicato. Il ricorrente ha avanzato richiesta di pagamento il 27 marzo 2023, ma l’amministrazione è rimasta inerte quanto alle accertate differenze retributive. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione persiste. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza esperita ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Il Ministero intimato deve eseguire la sentenza del giudice del lavoro secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura del ricorrente, della decisione. Il termine è funzionale a garantire l’effettività della tutela già riconosciuta nel giudizio di cognizione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero. Il commissario provvede su istanza di parte, previa comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni.

Sul regime delle spese dell’attività commissariale il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. La disposizione, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Gli oneri restano quindi a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari. Il ricorso è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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