Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5360 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 112 e segg. c.p.a. è esperibile quando l’Amministrazione non abbia eseguito il giudicato entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento non contestato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza azionata e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute le sole spese accessorie funzionali all’introduzione del rimedio, mentre restano escluse quelle relative a strumenti esecutivi diversi, rimessi alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Campania per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 395/2022 del Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato il suo diritto all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nei rapporti a termine e condannato l’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.

La pronuncia era stata notificata in forma esecutiva e il passaggio in giudicato risultava attestato da certificazione del Tribunale. L’Amministrazione, costituitasi con mero atto di stile, non ha contestato l’inadempimento. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rimedio. L’art. 114 c.p.a. consente di esperire l’ottemperanza decorso inutilmente il termine che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 riconosce alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.

La mancata contestazione dei fatti dedotti e documentati dal ricorrente ha reso non controverso l’inadempimento. Il TAR ha quindi accolto la domanda e ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo azionato, ponendo in essere ogni adempimento necessario.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, chiamato a compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è stato determinato in € 500,00.

Il TAR ha poi precisato il perimetro delle spese accessorie liquidabili. In ottemperanza sono dovute, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, le spese funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo azionato, come affermato dalla giurisprudenza citata (T.A.R. Sicilia Catania n. 1798/2009, T.A.R. Sardegna n. 1094/2003). Non sono invece dovute le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, perché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro n. 699/2010, Cons. Stato n. 2490/2001).

Le spese di lite, secondo la regola della soccombenza, sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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