Ammissione in servizio permanente dei carabinieri e valutazione globale di meritevolezza (Cons. Stato n. 7298 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione in servizio permanente dei carabinieri in ferma volontaria, disciplinata dagli artt. 948 e 949 C.O.M., consegue a un giudizio complessivo di meritevolezza che investe idoneità psicofisica, qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento dell’intero quadriennio. Tale giudizio ha natura ampiamente discrezionale, è funzionale al prevalente interesse pubblico di far transitare in servizio effettivo solo militari che diano pieno e sicuro affidamento ed è sindacabile in sede giurisdizionale nelle sole ipotesi di manifesta illogicità e travisamento dei fatti. Una lettera di apprezzamento riferita a un singolo episodio non è idonea, da sola, a integrare il requisito, quando il rendimento quotidiano sia risultato costantemente inadeguato. Gli ammonimenti e i provvedimenti disciplinari non impugnati sono inoppugnabili e non possono essere disapplicati in via incidentale.
Il Fatto
Il ricorrente, carabiniere in ferma volontaria, impugnava davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui era stato collocato in congedo per non ammissione in servizio permanente, unitamente alla proposta di proscioglimento, ai pareri dei superiori gerarchici e al verbale della Commissione di valutazione e avanzamento.
In un precedente giudizio il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva sospeso l’efficacia di un primo provvedimento di congedo, rilevando la contraddizione tra la proposta di proscioglimento e una lettera di apprezzamento del Comandante di Compagnia. L’amministrazione revocava in autotutela l’atto e, riammesso il militare con riserva, avviava un nuovo procedimento valutativo, conclusosi negativamente. Il TAR respingeva il ricorso; l’interessato proponeva appello, affidato a dieci motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa, chiarendo che il personale in ferma dell’Arma è regolato dagli artt. 948 e 949 C.O.M. e non dagli artt. 957 e 960 C.O.M., riferibili ai volontari in ferma prefissata delle altre Forze Armate. L’errore di individuazione della disciplina applicabile Infirma l’impianto del gravame e viene rilevato come costante anche in appello, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. VI, n. 719 del 2026.
Quanto al merito, il giudizio di meritevolezza ha natura ampiamente discrezionale e risponde all’interesse pubblico di selezionare militari affidabili. La Corte richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 752 del 2021 e Cons. Stato, sez. IV, n. 3459 del 2020, secondo cui anche un rendimento “nella media” o “sufficiente” non equivale a meritevolezza, specie in presenza di manchevolezze su altri profili.
L’amministrazione, nel riesercizio del potere dopo la revoca, ha valutato anche la lettera di apprezzamento del 20 marzo 2017, come imposto dal dictum cautelare, ma l’ha correttamente qualificata come riferita a un episodio isolato. Il Collegio sottolinea che la revoca in autotutela lasciava integro il potere di riedizione, legittimando una motivazione più ampia e un confronto esplicito con l’elogio.
Assume rilievo decisivo l’inoppugnabilità degli ammonimenti e delle due sanzioni disciplinari non impugnate. La loro pretesa tardività non è opponibile in questa sede e la disapplicazione è inammissibile. Parimenti irrilevanti sono la circolare invocata e l’istanza istruttoria sui verbali di arresto: confermerebbero solo lo svolgimento del servizio ordinario, non il possesso delle qualità richieste.
La decisione impugnata resiste alle censure anche sotto il profilo motivazionale: il giudizio sintetico non si presta a parcellizzazione e non sussiste alcun ampliamento della proposta da parte del Comandante generale. L’appello è quindi infondato e viene respinto, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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