Terzo condono e vincoli relativi: sanabili solo gli interventi minori (TAR Sicilia n. 1298 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio non è ammissibile per le opere abusive realizzate su aree soggette a vincoli relativi, non solo assoluti. L’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta, e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252/2022, ha sancito la piena applicabilità della disciplina statale in ambito regionale. Sono pertanto sanabili solo gli interventi di minore importanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, che non comportino nuovi volumi o superfici. Il diniego opposto dall’autorità preposta al vincolo costituisce atto vincolato, non richiede comparazione con l’interesse privato e non ammette alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione dell’abuso.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato nel 2004 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per un abuso realizzato in area vincolata nel territorio di un comune siciliano. L’intervento consisteva nella trasformazione di una veranda in vano-cucina abitabile mediante chiusura di un lato con muro e infissi in legno, oltre a variazioni di quota nel solaio dell’interpiano e modifica delle aperture interne. Nel 2019 è stato richiesto il prescritto nulla-osta alla Soprintendenza, che ha espresso parere negativo in applicazione della circolare assessoriale n. 02 del 30.12.2022.

Il Comune ha quindi respinto l’istanza di sanatoria. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’applicazione generica della circolare, l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a precedenti avvisi favorevoli e la lesione del legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio consolidato indirizzo, espresso in numerose pronunce del 2024, e conferma la correttezza della circolare assessoriale n. 02/2022. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2021, che intendeva ammettere la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. La norma regionale violava la riserva allo Stato in materia di tutela dell’ambiente, ponendosi in contrasto con l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003.

Il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 alla disciplina statale è integrale: non riguarda solo termini e forme della domanda, ma anche i limiti entro cui il titolo può essere rilasciato. Ne deriva che in ambito regionale sono sanabili, ai sensi del terzo condono, solo gli interventi di minore importanza, mentre resta esclusa la sanatoria per la creazione di nuovi volumi o superfici. Il Collegio richiama sul punto le pronunce del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, oltre a Cons. Stato n. 90/2023, n. 8781/2022 e n. 5663/2023, che qualificano come nuova costruzione qualsiasi volume aggiunto in area vincolata.

Quanto alle censure procedurali, il TAR rileva che il provvedimento era interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di una nuova superficie e di un nuovo volume in senso paesaggistico. In presenza di atti vincolati non è richiesta alcuna valutazione dell’interesse pubblico concreto, né comparazione con l’interesse privato, né motivazione ulteriore rispetto all’indicazione degli abusi. Il richiamo alla circolare assessoriale soddisfa l’art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990.

Il carattere vincolato del diniego rende superflua anche la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo dell’interessato. La figura sintomatica della disparità di trattamento non assume rilievo in presenza di provvedimenti vincolati, e non è ammesso alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione del complessivo svolgimento della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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