Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Lazio n. 16044 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenze del giudice del lavoro, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al titolo che la condanna al pagamento delle somme liquidate in favore del difensore antistatario, una volta che le sentenze siano divenute definitive e siano state notificate. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di adempiere entro un termine perentorio e, in caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, con la conseguenza che l’attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali e non dà diritto ad alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore dichiaratosi antistatario, ha chiesto al TAR Lazio l’esecuzione di quattro sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, tutte pubblicate il 16 settembre 2025, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio erano stati condannati al pagamento delle spese di lite in suo favore.

Le sentenze sono definitive, non impugnate e notificate all’Amministrazione, come attestato dalla documentazione prodotta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha versato le somme dovute, rendendo necessaria l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato per tabulas che l’Amministrazione intimata non ha proceduto al pagamento delle somme liquidate in ottemperanza ai titoli giurisdizionali. Il thema decidendum si riduce, dunque, all’accertamento dell’inadempimento e alla predisposizione degli strumenti esecutivi previsti dall’ordinamento.

Nel corso del giudizio è stata emessa l’ordinanza n. 8850, con cui il Tribunale ha richiesto al Ministero una relazione sui fatti di causa. L’Amministrazione non ha depositato alcunché, confermando il proprio contegno inerte anche in sede processuale. All’udienza del 6 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Il termine è funzionale a consentire l’adempimento spontaneo prima dell’attivazione dei rimedi sostitutivi.

In caso di decorso infruttuoso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta un dirigente pubblico. La scelta si fonda sul rilievo che l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del soggetto preposto alla gestione della spesa pubblica: da ciò deriva l’esclusione di qualsiasi compenso in favore del commissario. Il medesimo soggetto determinerà l’importo ancora dovuto e adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, ivi comprese variazioni di bilancio e l’eventuale stipulazione di mutui e prestiti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione a favore del difensore antistatario. Il Tribunale ha disposto che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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