Protocollo tecnico di intesa indeterminato e disparità di trattamento nelle autorizzazioni AMP (TAR Liguria n. 471 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto all’interno di un’area marina protetta, le progressive limitazioni ecologiche delle modalità di navigazione non possono essere imposte agli operatori come contenuto di una dichiarazione di intenti da sottoscrivere per la partecipazione alla procedura e per il rinnovo del titolo. Esse devono tradursi in requisiti di partecipazione certi, oggettivi e verificabili, oppure in parametri di preferenza con punteggi predeterminati, così da collocare tutti i concorrenti su un piano di oggettiva parità. Il protocollo tecnico di intesa assolve la propria funzione solo se gli adeguamenti richiesti all’aggiudicatario sono determinati o determinabili dalla lex specialis. In difetto, opera il vizio di indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 cod. civ. È inoltre illegittima, per disparità di trattamento, la clausola che riservi ai soli titolari di concessione di ormeggio presso le marine locali la facoltà di navigare in modalità endotermica nell’area di speciale tutela, in assenza di adeguata istruttoria sulle condizioni degli altri approdi.
Il Fatto
Il ricorrente esercita l’attività di noleggio e locazione di imbarcazioni, operando prevalentemente nell’area marina protetta del Parco nazionale delle Cinque Terre. Con una precedente pronuncia della Sezione era stato accolto il suo ricorso avverso l’esclusione dalla procedura selettiva per l’anno 2023; in conseguenza gli era stata rilasciata un’autorizzazione provvisoria per il 2024.
Con ricorso notificato nel luglio 2024 impugna gli atti della nuova procedura indetta dall’Ente Parco per il rilascio delle autorizzazioni definitive di quell’anno, nelle parti in cui subordinano la partecipazione e il rinnovo alla sottoscrizione di un protocollo tecnico di intesa per l’adeguamento delle motorizzazioni agli standard di ecosostenibilità e di mitigazione dell’inquinamento acustico nel triennio successivo. L’Ente Parco e il Ministero resistono, eccependo il difetto di interesse e chiedendo il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Il messaggio con cui il ricorrente aveva trasmesso la domanda di partecipazione conteneva espressa riserva di impugnazione della lex specialis e precisava che il protocollo era stato sottoscritto non per adesione, ma per l’impossibilità tecnica di procedere diversamente. Il conseguimento dell’autorizzazione, di fronte alla contestazione di clausole che impongono oneri impossibili e indeterminabili, non fa venir meno l’interesse a far valere i vizi della legge di gara.
Nel merito, il Tribunale ritiene fondate le censure del primo motivo. Non sono in discussione le scelte discrezionali con cui l’Ente Parco ha limitato la navigazione endotermica e istituito l’area di tutela speciale. Nella fisiologia di una selezione a evidenza pubblica, tuttavia, le progressive limitazioni avrebbero dovuto configurare requisiti di partecipazione certi e verificabili, ovvero parametri di preferenza con punteggi predeterminati.
Il protocollo tecnico di intesa richiamato agli artt. 12 e 16 del disciplinare impone all’impresa la conversione ecologica delle unità entro il 2027, secondo un cronoprogramma triennale. L’art. 3 prevede la convalida annuale e la definizione dei requisiti della fase successiva; l’art. 4 indica soluzioni «a scopo indicativo ma non esaustivo», con aggiornamenti legati agli esiti del Centro studi permanente. L’operatore, al momento della partecipazione, non era quindi in grado di conoscere in modo certo gli impegni assunti. Manca il requisito di determinatezza dell’art. 1346 cod. civ.
È fondata anche la censura di disparità di trattamento. L’art. 5 del protocollo consente ai soli titolari di concessione di ormeggio presso le marine delle Cinque Terre la navigazione in modalità endotermica nell’area di speciale tutela fino al completamento delle infrastrutture di ricarica. Le amministrazioni non hanno addotto alcuna ragione giustificativa, né risulta un’istruttoria sulla situazione degli altri approdi del levante ligure, parimenti carenti secondo la prospettazione del ricorrente.
Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e gli atti sono annullati nelle parti in cui condizionano rilascio e rinnovo alla sottoscrizione del protocollo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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