Condono in zona vincolata sanabile solo per abusi minori senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 3546 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, il cosiddetto terzo condono edilizio non ammette la sanatoria delle opere che abbiano determinato la creazione di nuovi volumi o superfici. Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana, anche i vincoli relativi, e non solo quelli assoluti, precludono la sanatoria. Restano condonabili i soli interventi di minore rilevanza, ossia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, a condizione che non comportino nuovi volumi o superfici. In materia di repressione degli abusi edilizi l’atto è vincolato, con la conseguenza che non occorrono specifica motivazione sull’interesse pubblico, comparazione con l’interesse privato, preavviso di diniego né comunicazione di avvio del procedimento. Il tempo non legittima la situazione abusiva e non è configurabile alcun affidamento tutelabile del privato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha respinto la richiesta di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985. L’istanza riguardava la realizzazione in ampliamento di un piccolo vano di pertinenza di un fabbricato adibito a civile abitazione, situato in zona vincolata del territorio di Taormina. L’amministrazione ha espresso avviso contrario, ordinando la rimessione in pristino stato e richiamando la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022.
Il ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione del preavviso di diniego, il difetto di motivazione, la mancata analisi in concreto dell’incidenza paesaggistica, la qualificazione dell’opera come manutenzione straordinaria di modesta entità, la formazione di un silenzio-assenso e la tardività del parere, oltre alla violazione del principio di proporzionalità. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento sul tema, confermando le valutazioni già espresse in numerose pronunce del 2024. La circolare assessoriale n. 02 del 2022 ha correttamente recepito le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge.
Il ragionamento muove dall’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003, che ammette a sanatoria le tipologie dell’allegato 1, e dal successivo comma 27, lettera d), che esclude le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici. La Corte costituzionale ha chiarito che il rinvio dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 alla disciplina statale investe anche i limiti del titolo in sanatoria, attribuendo carattere ostativo ai vincoli relativi. Le previsioni statali sui limiti del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale.
Il Collegio richiama le pronunce del C.G.A.R.S. successive alla decisione costituzionale, che hanno superato il parere n. 291/2010 e affermato la piena applicabilità in Sicilia della disciplina nazionale del terzo condono. Analogamente l’ordinanza cautelare n. 357/2023 non appare idonea a giustificare un mutamento dell’indirizzo consolidato, attesa la natura sommaria della decisione.
Nel caso concreto l’intervento ha prodotto nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi, come emerge dalla stessa domanda di condono. La giurisprudenza richiamata esclude distinzioni tra volumi tecnici e non, interrati o fuori terra, e valorizza la nozione ampia e finalistica di superficie utile. Il provvedimento risulta adeguatamente motivato mediante il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale.
Trattandosi di atto vincolato, risultano superflui la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di diniego, né rileva la disparità di trattamento. Quanto al silenzio-assenso, l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 concerne il primo e secondo condono, sicché nessun obbligo di autotutela sussisteva. La lesione del diritto di abitazione non è configurabile, riguardando l’opera un mero ampliamento. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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