Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4746 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando il titolo sia divenuto definitivo e l’amministrazione, ritualmente intimata, non contesti l’inadempimento dell’obbligo di pagamento portato dal titolo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione entro un termine fissato in motivazione e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un Commissario ad acta. La nomina non dà luogo a liquidazione di compenso quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa del settore interessato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 3132 del 2025, con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio per il personale ATA maturato durante il periodo di attività alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di euro 519,98 oltre interessi legali sul capitale rivalutato.

Il titolo, notificato in data 19.07.2025, restava inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, interveniva il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 27.04.2026, e decorreva infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto la documentazione prodotta dal ricorrente, ritenendola adeguata a comprovare la pretesa fatta valere in giudizio. Sul punto ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione costituitasi non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. La fondatezza del ricorso discende pertanto dalla combinazione tra definitività del giudicato e inerzia non contestata dell’obbligato.

Il Tribunale ha così condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Il termine è modulato sull’esigenza di assicurare all’ente un margine temporale congruo per l’adozione degli atti di spesa, senza tuttavia pregiudicare ulteriormente la posizione del creditore.

Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, il Collegio ha nominato un Commissario ad acta nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato e potendo avvalersi della struttura organizzativa regionale e coordinarsi con le strutture straordinarie comunque denominate.

Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario ad acta. La scelta evita duplicazioni di costo a carico della finanza pubblica e valorizza le competenze già presenti nell’apparato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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