Requisiti accesso classe A022 e decadenza ex art 75 d.P.R. 445/2000 (TAR Sardegna n. 251 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dai benefici conseguiti mediante autocertificazione non veritiera, prevista dall’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, costituisce conseguenza doverosa e automatica dell’accertata non veridicità della dichiarazione e non presuppone i requisiti propri dell’annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il difetto originario di un requisito di ammissione al concorso non può essere sanato dall’integrazione del piano di studi intervenuta nelle more del giudizio, in ossequio al principio della par condicio tra i candidati. Il superamento delle prove concorsuali non determina l’assorbimento del requisito mancante, stante il carattere eccezionale dell’istituto e la sua inapplicabilità alle procedure selettive comparative. La tutela dell’affidamento presuppone la legittimità dell’aspettativa del privato e richiede che l’affidamento sia incolpevole.

Il Fatto

La ricorrente, in possesso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali conseguita nell’a.a. 2002/2003, superava il concorso per la classe di concorso A022 indetto con D.D.G. n. 510/2020 e veniva immessa in ruolo dal 1° settembre 2021. A seguito di segnalazione della Ragioneria Territoriale dello Stato, l’U.S.R. Sardegna accertava che il piano di studi era privo dell’esame di lingua italiana, o di esame omogeneo, richiesto dall’allegato A del d.P.R. n. 19/2016 e dal D.M. n. 259/2017. Con i decreti impugnati l’Amministrazione disponeva la cancellazione dalla graduatoria e la revoca della nomina.

La ricorrente deduceva l’equipollenza tra l’esame di Linguistica generale sostenuto e quello di Linguistica italiana, l’avvenuta validazione del titolo in due precedenti verifiche, la violazione del legittimo affidamento e l’insussistenza dei presupposti per la decadenza. Chiedeva inoltre l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. Nelle more del giudizio superava l’esame di Linguistica italiana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la giurisdizione amministrativa sussiste solo in relazione al depennamento dalla graduatoria, rientrando invece nella cognizione del giudice ordinario gli atti di revoca della nomina e di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel merito, il Tribunale ha escluso l’equipollenza tra Linguistica generale e Linguistica italiana. Si tratta di insegnamenti afferenti a settori scientifico-disciplinari differenti, non equiparati dal legislatore: la Tabella A/1 ammette la sostituzione di Lingua italiana solo con Didattica della lingua italiana, Grammatica italiana, Linguistica italiana o Storia della lingua italiana. Il piano di studi risultava dunque mancante del requisito e la ricorrente era tenuta all’integrazione prima della domanda di partecipazione.

Ha poi qualificato il provvedimento come applicazione della decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, espressamente richiamato, e non dell’annullamento in autotutela. Ne deriva che la decadenza opera in via automatica e non richiede la sussistenza dell’interesse pubblico concreto e attuale né il rispetto del termine ragionevole dell’art. 21-nonies. La stessa qualificazione esclude il richiamo all’art. 127, lett. d), d.P.R. n. 3/1957.

Quanto al pregresso servizio e alle verifiche positive, il Collegio ha osservato che esse si fondavano sulle autocertificazioni rese dall’interessata: l’errore degli uffici non integra contraddittorietà dell’azione amministrativa. Il superamento dell’esame di Linguistica italiana nel maggio 2023 non produce sanatoria, dovendo i requisiti sussistere alla scadenza del termine per la domanda.

Il Tribunale ha infine escluso l’assorbimento di cui all’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, istituto eccezionale e inapplicabile alle procedure selettive comparative, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 2339/2021 e Cons. Stato n. 2482/2019. Ha escluso la lesione dell’affidamento, non incolpevole perché fondato su dichiarazione non veritiera.

Il ricorso è stato respinto in parte e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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