Esecuzione decreto ingiuntivo P.A. e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sicilia n. 1497 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, con verifica nel merito dell’effettivo soddisfacimento del bene della vita. Quando tale soddisfazione non risulti documentata in atti, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma deve rilevare il sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. Il Giudice Amministrativo può desumere l’intervenuta carenza di interesse da fatti, atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso, che valgono come argomenti di prova. In tal caso il ricorso è improcedibile. Le spese seguono la soccombenza virtuale, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 248/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa, con il quale era stato ingiunto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di una somma in suo favore. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato in forma esecutiva al Ministero secondo il novellato art. 475 c.p.c.
Decorso il termine concesso all’Amministrazione e perdurando l’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del titolo. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. In corso di giudizio, con atto depositato il 9 aprile 2025, il difensore della ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione aveva ottemperato al titolo, erogando la carta del docente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa creditoria azionata trovava titolo in un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e non opposto. La questione giuridica attiene all’esito del giudizio di ottemperanza quando la P.A. adempia dopo la proposizione del ricorso.
Il Tribunale ha ricordato che la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non esaurisce un profilo meramente processuale: essa contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata e della sua piena soddisfazione. La situazione sopravvenuta deve soddisfare in modo pieno e inequivoco il diritto o l’interesse legittimo, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito. In tal caso la decisione ha l’attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata, diversamente da quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse di cui all’art. 35 cod. proc. amm. Il Collegio ha richiamato sul punto T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 febbraio 2024, n. 2202.
Nel caso di specie il Tribunale ha escluso i presupposti della cessazione della materia del contendere, non risultando versata in atti la documentazione comprovante l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria. Il Collegio ha quindi ritenuto di poter desumere l’intervenuta carenza di interesse alla decisione da fatti, atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso, valorizzando quanto rappresentato dal difensore della ricorrente nell’atto del 9 aprile 2025.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo la soccombenza virtuale, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente