Scatto convenzionale dirigente vigili del fuoco non si perde con promozione (TAR Sicilia n. 3629 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo scatto convenzionale spettante al personale delle qualifiche direttive ai sensi dell’art. 211, comma 1, d.lgs. n. 217/2005 non si perde per effetto dell’inquadramento nel ruolo dei dirigenti. Il comma 2 della medesima disposizione, nell’attribuire al primo dirigente uno scatto dopo ventisei anni di servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti, presuppone e conserva il beneficio gia’ conseguito. Una lettura che comportasse l’azzeramento dello scatto al momento della promozione determinerebbe una disparita’ di trattamento a danno del personale con maggiore anzianita’, penalizzato sul piano economico a parita’ di funzioni dirigenziali. Le due disposizioni vanno quindi interpretate, secondo un approccio esegetico costituzionalmente orientato, nel senso del mantenimento dello scatto durante la carriera.
Il Fatto
Il ricorrente presta servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal 1990 e ha conseguito lo scatto di anzianita’ previsto dall’art. 211, comma 1, d.lgs. n. 217/2005 al compimento dei ventisei anni nel ruolo dei direttivi. A seguito del superamento del corso di formazione dirigenziale viene nominato primo dirigente con decorrenza dall’1.07.2023 e successivamente destinato al comando provinciale in qualita’ di comandante.
Dopo la nomina, l’Amministrazione non applica piu’ lo scatto convenzionale gia’ riconosciuto. Il ricorrente agisce per l’accertamento del diritto a conservarlo unitamente alla retribuzione dirigenziale, per l’annullamento degli atti presupposti e per la condanna al pagamento degli arretrati, deducendo la violazione della norma e, in via subordinata, l’illegittimita’ costituzionale della stessa per contrasto con l’art. 3 Cost. Il Ministero resiste sostenendo che lo scatto sia legato alla qualifica nella quale viene conseguito e venga meno con la promozione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato letterale combinato dei due commi dell’art. 211 d.lgs. n. 217/2005. Riconosce che la formulazione si presta a letture non immediate, ma richiama la continuita’ con la sentenza n. 3175 del 25.09.2024 della stessa Sezione e privilegia, oltre al testo, la ratio legis della disciplina.
La norma riconosce al personale direttivo uno scatto al raggiungimento dei ventisei anni di servizio e al primo dirigente uno scatto dopo ventisei anni maturati cumulativamente nei due ruoli. Il cumulo dei requisiti non puo’ implicare, per chi abbia gia’ conseguito il beneficio, la sua perdita al momento dell’assunzione della qualifica superiore.
Il passaggio centrale e’ l’aporia applicativa che deriverebbe dalla tesi opposta. Il direttivo con minore anzianita’, transitato prima dei ventisei anni, conseguirebbe lo scatto sommando carriera direttiva e dirigenziale; il direttivo con maggiore anzianita’, promosso dopo aver gia’ maturato il requisito, percepirebbe una retribuzione inferiore a parita’ di funzioni. Sarebbe premiato chi ha meno servizio e penalizzato chi ne ha di piu’.
Da qui la lettura costituzionalmente orientata al principio di eguaglianza: entrambe le categorie conseguono e mantengono lo scatto. L’inciso “fermo restando quanto previsto dal comma 2” assicura che il beneficio sia attribuito senza sperequazioni e resti acquisito nel corso della carriera. La questione di legittimita’ costituzionale proposta in via subordinata resta assorbita, non essendo necessario investire la Corte.
Il ricorso e’ pertanto accolto. Il Tribunale accerta il diritto al mantenimento dello scatto gia’ conseguito e condanna il Ministero a riconoscere il maggiore livello retributivo dalla data di immissione nel ruolo dirigenziale, oltre agli arretrati e agli oneri accessori. Le spese sono integralmente compensate per la complessita’ della questione.
Nota della Redazione
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