Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4756 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che il titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario del lavoro è rimasto inadempiuto e che è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato. L’inadempimento non contestato dall’amministrazione costituisce presupposto sufficiente per l’accoglimento, restando irrilevante ogni ulteriore verifica sul merito del rapporto. Il commissario ad acta può essere nominato sin d’ora per il caso di perdurante inerzia, con termine differito per l’adozione degli atti sostitutivi. Qualora le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute per alcuni anni scolastici e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Il titolo, notificato all’amministrazione, era rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, si era formato il giudicato, attestato dalla cancelleria, ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm.: l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge, entro cui le amministrazioni completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento di somme.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la pretesa era adeguatamente documentata e che, a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. La difesa erariale si era costituita formalmente, senza svolgere difese sul punto.

Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. L’amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Il Collegio ha così confermato l’autonomia del giudizio di ottemperanza rispetto al giudizio di cognizione, che si esaurisce nell’accertamento dell’inerzia e nell’apprestamento degli strumenti esecutivi.

Decorso inutilmente tale termine, è previsto l’intervento di un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui indirizzata dalla ricorrente. Al commissario è riconosciuta la possibilità di avvalersi della struttura organizzativa regionale e di coordinarsi con le strutture straordinarie. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso.

Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo liquidato nel dispositivo, oltre accessori e onere del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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