Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 784 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la formazione del giudicato e il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, assegnando un termine per l’adempimento. La sola costituzione formale dell’amministrazione, senza opposizione di ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, conferma l’inottemperanza. La nomina del commissario ad acta, operante solo se investito dal creditore dopo l’inutile decorso del termine, costituisce misura sufficiente a funzione acceleratoria, con rigetto della domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. in assenza di particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento. L’amministrazione soccombente è condannata alle spese, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 157/2024, aveva dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate, ponendo a carico dell’amministrazione le spese di lite.

Formatosi il giudicato, e decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, lamentando la mancata esecuzione del titolo. L’amministrazione si è costituita con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica della sentenza e la proposizione dell’iniziativa.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo. Il giudice amministrativo ha valorizzato la circostanza che l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo di esecuzione integrale della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato, il quale assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

È stata invece rigettata la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Le spese, non essendo controverso l’inadempimento, sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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