Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 878 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento del giudice ordinario in materia di lavoro. Accertata l’inottemperanza e non opposta alcuna ragione contraria dalla PA costituita solo formalmente, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di integrale esecuzione e assegna un termine per l’adempimento. La nomina del commissario ad acta, per il caso di inerzia, è misura sufficiente a funzione acceleratoria, con conseguente rigetto dell’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. Le spese seguono la soccombenza e si distraggono a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese.

La sentenza, notificata all’amministrazione, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della cancelleria. La ricorrente, lamentando l’inerzia dell’amministrazione, agisce in ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. La verifica è superata: tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Ricorrono dunque i presupposti per l’accoglimento.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Questi assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche per il tramite di un funzionario delegato.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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