Sindacato non legittimato a agire per interessi antagonisti dei concorrenti (Cons. Stato n. 8142 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ente esponenziale di interessi collettivi è privo di legittimazione ad agire quando le posizioni dei soggetti rappresentati non sono omogenee, ma antagoniste: la tutela risarcitoria spetta in tal caso ai singoli in proprio, senza duplicazione in capo a un sostituto processuale. L’interesse del concorrente al mantenimento di vantaggi conseguiti per effetto di provvedimenti amministrativi illegittimi non si riduce ad aspirazione alla sola legalità dell’azione amministrativa, ma è interesse legittimo alla conservazione del bene della vita, differenziato e qualificato, e come tale meritevole di tutela al pari di quello di chi contesta la procedura. L’annullamento in autotutela degli atti impugnati determina la caducazione degli effetti contestati e rende improcedibile il ricorso di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse. Il danno non patrimoniale dell’associazione, quanto a immagine e ruolo, deve essere provato nell’an e nel quantum.
Il Fatto
Il sindacato appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio l’avviso con cui l’amministrazione manifestava la volontà di proseguire un concorso pubblico per 69 dirigenti di seconda fascia, bandito anni prima, nonostante il contesto di indagini penali sulla commissione esaminatrice. L’amministrazione, nelle more, ha annullato in autotutela gli atti concorsuali e ha revocato il bando. Con motivi aggiunti il sindacato ha quindi chiesto il risarcimento del danno.
I giudici di primo grado hanno dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse e inammissibile la domanda risarcitoria per difetto di legittimazione. Il sindacato ha proposto appello, invocando anche un proprio precedente che aveva riconosciuto il danno non patrimoniale alla propria immagine e al proprio ruolo istituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la improcedibilità del ricorso di annullamento. L’annullamento in autotutela e la revoca del bando hanno caducato gli atti contestati: nessuna utilità ulteriore può derivare dal loro annullamento, residuando il solo interesse alla definizione della pretesa risarcitoria.
Il nucleo del decisum è la legittimazione ad agire dell’ente esponenziale. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2015 e l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2020, il Consiglio ribadisce che la questione deve incidere in via immediata sul perimetro statutario e che l’interesse azionato deve essere comune a tutti gli associati, senza conflitti interni. Nel caso concreto la lesione dedotta non attinge lo scopo istituzionale, ma costituisce la sommatoria degli interessi dei singoli associati.
La ragione decisiva è l’eterogeneità della categoria: gli interessi dei concorrenti della procedura annullata sono antagonisti a quelli azionati in giudizio. Il Collegio respinge la tesi secondo cui tali posizioni sarebbero mere aspirazioni materiali. Quando la posizione è differenziata e qualificata, l’interesse legittimo non coincide con l’interesse alla legittimità dell’azione amministrativa, ma con la soddisfazione del bene della vita cui il titolare aspira (conf. Cass. civ. Sez. Un. n. 17586 del 2015).
La tutela sarebbe quindi spettata ai singoli in proprio, potendo il risarcimento essere chiesto solo da chi lamenti la lesione di una propria posizione sostanziale (conf. Cons. Stato n. 5582 del 2020). Il precedente invocato dall’appellante è ritenuto non sovrapponibile: riguardava la copertura illecita delle posizioni dirigenziali tramite incarichi ad personam, dove più evidente era la lesione delle finalità statutarie.
Nel merito, la domanda risarcitoria è comunque infondata: caducati gli atti, manca un danno ingiusto e il pregiudizio all’immagine non è provato nell’an, né nel quantum. Le spese sono compensate in ragione dell’assoluta peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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