Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del Commissario ad acta (TAR Marche n. 989 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, la sola costituzione formale dell’Amministrazione, che non opponga ragioni contrarie alla spettanza della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso. L’inottemperanza va dichiarata e, per il caso di perdurante inerzia, si nomina il Commissario ad acta. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è giustificato quando la nomina del Commissario assolva già funzione acceleratoria dell’adempimento.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese.
La sentenza, notificata e passata in giudicato, non è stata eseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche. Il Ministero si è costituito con memoria formale; la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare un profilo processuale: il ricorrente aveva inizialmente depositato il ricorso presso il Tribunale civile, anziché davanti al giudice amministrativo. L’errore è ritenuto irrilevante, perché il ricorso per ottemperanza risulta regolarmente notificato all’Avvocatura distrettuale e depositato in atti, senza eccezioni della difesa costituita.
Il ricorso è dichiarato procedibile: dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio dichiara quindi l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con istanza dopo la scadenza del termine e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario al mandato, direttamente o tramite funzionario delegato.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: non sussistono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del Commissario è sufficiente in funzione acceleratoria. Le spese del giudizio, non controverso l’inadempimento alla data del ricorso, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte al difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.