Anonimato delle prove concorsuali anche in caso di prova pratica scritta (Cons. Stato n. 6284 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio dell’anonimato delle prove concorsuali scritte non trova la propria fonte nell’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, ma nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e in quello di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Ne consegue che l’abrogazione della norma procedimentale di dettaglio non determina il venir meno dell’obbligo di anonimato, che resta pienamente operante per effetto del rinvio dell’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 487/1994 all’art. 35-quater, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. L’anonimato si estende alla prova pratica che si sostanzi nella redazione di un elaborato scritto, salvo che le concrete modalità di svolgimento impongano un contatto diretto con la commissione. Il discrimine è costituito dall’eventuale iato temporale tra la redazione dello scritto e il colloquio orale: se in tale intervallo la commissione valuta l’elaborato, l’obbligo di anonimato si riespande e diviene cogente.

Il Fatto

I ricorrenti avevano partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, bandito con decreto direttoriale del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso B022, superando le prove e conseguendo l’immissione in ruolo. Il TAR Marche, su ricorso di candidati non vincitori, aveva annullato gli esiti della prova pratica per violazione dell’anonimato — i candidati avevano apposto i propri dati personali sull’elaborato — e aveva ordinato la rinnovazione della prova e delle fasi successive, differendo gli effetti all’anno scolastico 2025/2026.

I controinteressati vittoriosi hanno proposto appello principale, lamentando l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica a un controinteressato e contestando nel merito l’applicazione del principio di anonimato. La parte originaria ricorrente ha proposto appello incidentale avverso il capo che aveva respinto la doglianza sulla difformità della prova pratica rispetto alla lex specialis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale. La graduatoria impugnata indicava i controinteressati con il solo nome e cognome, rendendone non agevolmente individuabili gli indirizzi. La parte ricorrente aveva tempestivamente chiesto all’Amministrazione l’accesso ai dati, senza ottenere riscontro, e aveva domandato ed ottenuto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Tale modalità, secondo l’orientamento richiamato (Cons. St., sez. VII, n. 1047 del 2024), è consentita anche in mancanza di una notifica ordinaria quando sussistano comprovate difficoltà. Il controinteressato non è stato quindi pretermesso ed era legittimato a proporre appello, non l’opposizione di terzo.

Quanto all’intervento ex art. 109, comma 2, c.p.a., la Corte lo ha dichiarato inammissibile: il medesimo soggetto, avendo rivestito la veste di controinteressato ritualmente evocato in giudizio, poteva esperire solo l’appello principale e non anche l’intervento in appello, con assorbimento dell’esame di ricevibilità.

Nel merito, la Corte ha disatteso la tesi secondo cui il principio di anonimato sarebbe venuto meno per effetto dell’abrogazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 a opera del d.P.R. n. 82/2023. La fonte primaria dell’anonimato risiede nei superiori principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, come affermato da Cons. St., sez. III, n. 3323 del 2019. Il richiamo dell’art. 35-quater, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 ai principi di imparzialità, integrità delle prove, trasparenza e omogeneità conferma la perdurante vigenza dell’obbligo.

La Corte ha poi precisato che la prova pratica costituisce un tertium genus tra prova scritta e orale. Ciò che rileva non è la qualificazione formale, ma le concrete modalità di svolgimento: se lo scritto è commentato subito alla presenza della commissione, l’anonimato è materialmente impossibile; se invece lo scritto è valutato in un momento anteriore al colloquio, l’obbligo si riespande. Nel caso di specie lo iato temporale è stato documentato dai verbali: prova pratica il 22 maggio 2024, termine della correzione il 27 maggio, inizio delle orali il 28 maggio. La commissione ha quindi valutato gli elaborati già conoscendo l’identità degli autori, con esposizione al rischio di condizionamenti esterni.

Quanto all’appello incidentale, la Corte lo ha ritenuto infondato: l’Allegato A del D.M. n. 205/2023 prevedeva espressamente che il candidato redigesse una relazione scritta, sicché la prova in forma scritta rientrava nella lex specialis. Le censure sui contenuti dei quesiti sono state giudicate generiche. Appelli respinti e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *