Permesso per cure mediche non convertibile in lavoro dopo riforma 2023 (TAR Toscana n. 552 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del d.l. n. 20/2023, come convertito nella legge n. 50/2023, ha abrogato l’art. 6, comma 1, lett. h-bis), d.lgs. n. 286/1998, sopprimendo la convertibilità del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro. La disciplina transitoria del comma 2, che fa salva la normativa previgente, riguarda le sole istanze di conversione presentate prima del 6 maggio 2023, non i titoli di soggiorno già rilasciati a quella data. La deroga al principio del tempus regit actum opera quindi in favore delle domande già proposte, non degli interessi maturati dai titolari di permessi per cure mediche, la cui tutela è per natura temporanea. Le domande di conversione presentate dopo l’entrata in vigore della novella sono disciplinate dalla nuova normativa e vanno dichiarate inammissibili.
Il Fatto
La ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato dalla Questura di Firenze nel dicembre 2022, con scadenza nel giugno 2023. Nel giugno 2023 chiedeva la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Con provvedimento notificato il 10 giugno 2024, la Questura respingeva la domanda dichiarandola inammissibile, richiamando l’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 50/2023, che esclude la conversione in motivi di lavoro.
L’interessata impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, per violazione di legge ed eccesso di potere. La domanda cautelare era accolta in ragione del periculum in mora e la causa trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo sulla disciplina applicabile nel tempo. L’art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023 ha abrogato la norma che consentiva di convertire in permesso per lavoro il titolo per cure mediche. Il comma 2 dello stesso articolo fa salva la disciplina previgente per le istanze presentate fino all’entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi di invito già ricevuto dalla Questura.
Secondo il Tribunale, le istanze richiamate dal comma 2 non sono le domande di rilascio del titolo di soggiorno posseduto, ma quelle dirette ai provvedimenti il cui regime è stato modificato dal comma 1. Il comma 2 garantisce quindi l’ultrattività della normativa previgente solo per le domande di conversione già proposte, derogando espressamente al tempus regit actum. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 1362 del 25 novembre 2024 e la TAR Veneto, III, n. 2225 del 20 settembre 2024.
La lettura opposta renderebbe priva di senso l’ultima parte del comma 3, dedicata ai permessi per protezione speciale. Solo per tali titoli il legislatore ha previsto il rinnovo una tantum e ha mantenuto la facoltà di conversione in una norma di salvezza, resasi necessaria dopo l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 286/1998. Tale differenziazione è ragionevole, poiché i presupposti del permesso per protezione speciale sono diversi da quelli del titolo per cure mediche, che tutela interessi temporanei legati alle condizioni di salute e non radica alcun affidamento alla permanenza sul territorio.
Nel caso concreto l’istanza di conversione risulta presentata dopo il 6 maggio 2023. Ad essa si applica dunque la nuova normativa, che non contempla la conversione in permesso per motivi di lavoro: il secondo motivo è infondato. Correttamente l’Amministrazione ha dichiarato l’inammissibilità della domanda, poiché al momento della presentazione la conversione non era più prevista dall’ordinamento; anche il primo motivo è infondato.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata valutazione di un titolo di soggiorno diverso ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, la censura è inammissibile per genericità, non essendo indicato il titolo che sarebbe spettato. Nel merito è comunque infondata, non emergendo dal fascicolo situazioni da cui derivi la spettanza di un differente permesso. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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