Dimensionamento scolastico: la tutela dei comuni montani non impone la conservazione dell’autonomia scolastica (TAR Molise n. 100 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di dimensionamento della rete scolastica costituisce atto amministrativo generale e di programmazione, per il quale la legge n. 241/1990 non richiede una specifica motivazione, trattandosi di scelta ampiamente discrezionale della Regione, sindacabile solo per errori palesi, manifesta irrazionalità o irragionevolezza. La clausola di salvaguardia delle istituzioni scolastiche site nei comuni montani, prevista dall’art. 19, comma 5-quater, d.l. n. 98/2011 e dal d.i. n. 127/2023, non obbliga la Regione a conservare l’autonomia scolastica di un istituto solo perché ubicato in un comune montano: la tutela è assicurata a monte, attraverso parametri perequativi nella determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici, mentre il presidio territoriale resta garantito anche se la sede centrale viene accorpata ad altra istituzione. Le linee guida regionali sul dimensionamento hanno natura non vincolante e non fungono da autonomo parametro di legittimità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Alcuni Comuni molisani e una genitrice, in qualità di rappresentante dei genitori nel Consiglio di Istituto, hanno impugnato la delibera del Consiglio regionale del Molise che aveva approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2025/2026, nella parte in cui sopprimeva l’autonomia scolastica dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Ripalimosani, comune montano con popolazione scolastica superiore alla soglia minima prevista per tali territori. Il ricorso, fondato su censure di difetto di istruttoria, violazione delle linee guida regionali e della normativa di salvaguardia dei comuni montani, richiamava la sentenza n. 74/2024 del medesimo TAR, che aveva già annullato il precedente piano di dimensionamento per vizi procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, escludendo in primo luogo che la sentenza n. 74/2024 potesse trovare applicazione alla nuova fattispecie. In quel precedente giudizio l’annullamento era dipeso dal fatto che il Consiglio regionale si era discostato, senza motivazione, dagli esiti dell’istruttoria e dalla proposta della Giunta; nel caso odierno, invece, la delibera consiliare risultava coerente con la proposta giuntale e con il parere tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale, che aveva individuato proprio l’Istituto di Ripalimosani come autonomia da dimensionare.
Quanto alla delibera della Provincia di Campobasso, successiva e contraria alla soppressione, il Collegio ne ha escluso la rilevanza: trasmessa alla Regione a mezzo PEC solo il 27 dicembre 2024, in data coeva alla delibera di Giunta che chiudeva l’istruttoria, e protocollata l’8 gennaio 2025, essa non poteva formare oggetto del corredo istruttorio né essere valutata direttamente dal Consiglio regionale.
Il TAR ha poi chiarito che le linee guida regionali costituiscono atti di indirizzo non vincolanti e che, in ogni caso, l’inciso su “una autonomia da dimensionare in luogo dell’Istituto Dante Alighieri” non esprimeva alcuna volontà di preservare l’istituto, ma si limitava a constatare la necessità di sei riduzioni complessive per raggiungere le 45 autonomie autorizzabili nell’anno scolastico 2025/2026.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VII, 14 marzo 2025, n. 2102), il Collegio ha infine escluso che la clausola di salvaguardia dei comuni montani imponga alla Regione di mantenere in vita talune sedi scolastiche solo perché ubicate in tali territori: la riforma ha inteso superare l’istituto della reggenza, garantendo comunque il presidio territoriale attraverso l’accorpamento, e la valutazione delle specificità territoriali è collocata a monte, nella definizione dei contingenti organici, non a valle, nella scelta delle autonomie da sopprimere. Il mancato recepimento di una singola richiesta di un ente locale non richiede specifica motivazione, trattandosi di atto a contenuto generale.
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Nota della Redazione
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