Cessazione della materia del contendere e spese di lite: la condanna dell’Amministrazione non è esclusa dalla rimozione spontanea dell’atto (TAR Sardegna n. 617 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere consegue all’adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento satisfattivo successivo alla notificazione del ricorso. La spontanea rimozione dell’atto impugnato e la definizione bonaria della controversia, pur valendo a giustificare una valutazione positiva del comportamento processuale dell’Amministrazione ai fini della quantificazione, non comportano di per sé l’esclusione della condanna al pagamento delle spese di lite, in mancanza di un espresso accordo tra le parti. L’assunto che il risultato sostanziale sarebbe stato comunque raggiunto anche in assenza del ricorso resta privo di riscontro quando l’atto di autotutela intervenga dopo la notifica e il deposito del ricorso.
Il Fatto
La ditta ricorrente impugnava la determina con cui era stata rigettata la sua domanda di sostegno, presentata nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 8, SottoMisura 8.3. Il ricorso era stato notificato il 25 luglio 2025 e depositato il 29 luglio 2025.
In data successiva alla notificazione del ricorso, l’Agenzia Argea aveva annullato in autotutela la determina di rigetto impugnata, adottando un provvedimento satisfattivo delle ragioni della ricorrente. Quest’ultima aveva quindi chiesto al Tribunale la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in adesione alla concorde richiesta delle parti, essendo venuto meno l’atto impugnato per effetto dell’autotutela. La questione controversa riguardava la regolazione delle spese di lite.
La difesa di Argea aveva insistito per la compensazione, sostenendo che l’Amministrazione aveva spontaneamente rimosso l’atto, che non vi era stato alcun accertamento giudiziale di illegittimità e che il risultato sostanziale sarebbe stato comunque raggiunto anche in assenza del ricorso. Il Collegio ha invece accolto la richiesta di parte ricorrente, fondata sul principio della soccombenza virtuale.
Il giudice ha chiarito che la spontanea rimozione dell’atto impugnato e la definizione bonaria della controversia non possono determinare, di per sé, l’esclusione delle spese, mancando un espresso accordo tra le parti sulla loro regolazione. Il comportamento processuale dell’Amministrazione può semmai rilevare solo ai fini della quantificazione dell’importo, portando a una sua riduzione, ma non alla radicale esclusione della condanna.
Quanto all’eccezione di Argea secondo cui il risultato sarebbe stato raggiunto comunque, il Tribunale l’ha ritenuta priva di riscontro: l’atto di autotutela era infatti intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso, proposto peraltro in prossimità della scadenza del termine di legge. ARGEA è stata pertanto condannata al pagamento delle spese, liquidate in misura contenuta proprio in ragione del corretto comportamento processuale dell’Agenzia e della serialità dei giudizi, oltre al rimborso del contributo unificato se assolto.
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Nota della Redazione
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