Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 415 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il persistente inadempimento dell’amministrazione all’obbligo nascente da un giudicato del giudice ordinario e, ove l’esecuzione non sia completa, nomina un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari. La parziale esecuzione del giudicato, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte già satisfattiva, restando la decisione limitata alla porzione residua. La nomina può essere attribuita a un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, senza corresponsione di compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, otteneva dal Tribunale di Nuoro – Sezione Lavoro, con sentenza n. 66/2024 pubblicata l’8 maggio 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento in suo favore del contributo previsto per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi legali e rifusione delle spese processuali.

Notificata la sentenza in data 10 maggio 2024 e formatosi il giudicato, la ricorrente diffidava l’amministrazione al pagamento. Poiché il Ministero provvedeva solo alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario, lasciando ineseguito il capitale e gli interessi, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il titolo giudiziale e ne verifica l’idoneità a fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.: la sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, contiene un obbligo di pagamento certo, liquido ed esigibile in capo all’amministrazione.

Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 la difesa della ricorrente conferma che l’amministrazione non ha completato l’esecuzione, residuando il mancato integrale pagamento del bonus annuale e degli interessi. La difesa erariale si limita a riferire di aver sollecitato l’esecuzione, senza fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria. Il Collegio ne deduce la persistenza dell’inadempimento.

La parziale esecuzione intervenuta in corso di causa — relativa alle spese legali liquidate in favore del procuratore antistatario — comporta la cessazione della materia del contendere per quella porzione, mentre la domanda resta accoglibile per il residuo. Il TAR pertanto accoglie il ricorso e nomina commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio e termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Quanto al compenso, il Collegio esclude la liquidazione di alcun importo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio, liquidate tenendo conto della serialità della causa, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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