Obbligo di dare esecuzione al giudicato e nomina del commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 3290 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’Amministrazione che non ha eseguito il giudicato di condanna al pagamento della carta elettronica del docente e ordina di darvi corso nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’entità delle somme richieste dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione, che deve verificare capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ. Decorso inutilmente il termine assegnato, il commissario ad acta assume le funzioni solo su istanza del creditore, provvedendo alle variazioni di bilancio e agli atti necessari entro sessanta giorni, senza compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa azionata è assistita da un titolo avente efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e non è stata adeguatamente contestata dall’Amministrazione resistente. Il giudice ha quindi dichiarato l’inottemperanza, assegnando all’Ente il termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati.
La Corte ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. I conteggi degli interessi prodotti dal creditore, quindi, non sono vincolanti per l’Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ. È comunque decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Per il caso di perdurante inerzia, il giudice ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario opererà solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro sessanta giorni agli atti necessari, senza diritto a compenso. Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione in favore dei difensori antistatari, nell’importo liquidato in dispositivo.
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Nota della Redazione
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