Abuso edilizio, l’acquisizione gratuita richiede la colpevolezza dell’inottemperante (TAR Abruzzo n. 52 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale e l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, presuppongono l’accertamento di elementi di colpevolezza in capo al soggetto inottemperante. Non è configurabile la colpevolezza quando l’Amministrazione abbia ingenerato un affidamento incolpevole, manifestando una divergenza di vedute con altri enti circa l’interpretazione dell’ordine demolitorio e sospendendone l’efficacia.
Il Fatto
Un Comune comunicava al proprietario di un’area l’accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione del 2019. Con successiva determina, l’Amministrazione disponeva l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale e irrogava la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per la violazione edilizia in zona vincolata. Il proprietario impugnava gli atti, deducendo la mancata notifica della comunicazione di inottemperanza, l’assenza di avviso circa le conseguenze nell’ordinanza originaria e l’insussistenza del presupposto della colpevolezza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando il principio per cui l’acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, sono applicabili solo in presenza di elementi di colpevolezza in capo all’inottemperante, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023.
Nella vicenda, la Corte ha rilevato come lo stesso Comune avesse inizialmente ritenuto sufficiente, per ottemperare all’ordinanza, la cessazione dell’uso dell’area a parcheggio, senza necessità di rimozione di opere. Il privato, sulla base di tale indicazione, aveva prodotto una variazione catastale. L’Agenzia delle Entrate aveva però espresso un parere difforme, sostenendo la necessità di rimuovere le opere. Il Comune, dimostrando di non condividere l’assunto dell’Agenzia, aveva addirittura sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione con una successiva determina.
Questo comportamento contraddittorio ha ingenerato un legittimo affidamento nel privato, che ha poi eseguito la demolizione a seguito della sospensione cautelare concessa dal Tribunale e della successiva reviviscenza dell’ordine. Il Comune ha infine dato atto dell’avvenuta esecuzione dell’intervento. L’assenza di colpevolezza, desumibile dal quadro complessivo, ha comportato l’annullamento degli atti impugnati.
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Nota della Redazione
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