Carta docente, onere della prova dell’inadempimento e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3201 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. il creditore che agisce per l’esecuzione del giudicato deve provare il fatto costitutivo, costituito dalla sentenza passata in giudicato; incombe invece sull’Amministrazione l’onere di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La mera costituzione di forma dell’ente intimato, priva di valida giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere. Accertata la persistenza dell’obbligo di ottemperare, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale del giudicato, comprensiva di capitale, interessi e oneri accessori, e nomina commissario ad acta un dirigente dello stesso Ministero, senza ulteriore compenso, potendosi applicare in via analogica l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa in presenza di oggettive difficoltà legate a vincoli normativi e di bilancio.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di € 1.000,00, oltre interessi legali ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, e alle spese di lite.
Notificata la sentenza con formula esecutiva il 9 gennaio 2025, l’Amministrazione non ha adottato alcun atto esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, riscontrando la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Messina, e il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Tribunale ha fatto applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha assolto l’onere sul fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Spettava dunque all’Amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti, ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
È stata quindi affermata la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi liquidati nel titolo e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, senza ulteriore compenso. Il Tribunale ha richiamato, ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142, ritenendo applicabile in via analogica l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
È stata invece esclusa la penalità di mora, tenuto conto delle specifiche difficoltà dell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, con richiamo a T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024. Le spese del giudizio sono state liquidate in € 500,00, oltre oneri e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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