Requisiti del progettista indicato e soccorso istruttorio processuale (TAR Calabria n. 16 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il progettista indicato dal raggruppamento temporaneo di imprese è collaboratore esterno dell’operatore economico concorrente e, in caso di carenza dei requisiti, è sostituibile senza che ciò integri modificazione soggettiva del concorrente o dell’offerta. La carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale del progettista indicato costituisce, di regola, vizio formale e non sostanziale, sanabile mediante soccorso istruttorio. Ove la stazione appaltante non lo abbia attivato in sede di gara, l’aggiudicatario può dimostrare in giudizio il possesso sostanziale dei requisiti ab imis, secondo il principio di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo verifica se il vizio sia solo formale o investa il contenuto sostanziale dell’offerta; la verifica non può implicare valutazioni discrezionali riservate all’amministrazione.
Il Fatto
Il Comune di Cosenza indice una procedura aperta per un appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione della biblioteca civica, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipano tre concorrenti. Il raggruppamento capeggiato dalla società aggiudicataria consegue 99,91 punti; il ricorrente si colloca secondo con 90,41 punti.
Il ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo la carenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in capo alla società mandataria del raggruppamento di progettisti indicato dall’aggiudicatario, nonché la falsità dichiarativa nel DGUE. La stazione appaltante respinge l’istanza di autotutela; di qui il ricorso, con domanda di annullamento, accertamento del diritto all’aggiudicazione o al subentro e risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità per tardività. La proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara determina dilazione del termine quando i motivi conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta, secondo Cons. Stato, Ad. Plen., n. 12 del 2020.
Nel merito, la censura di genericità sui requisiti economico-finanziari è infondata. L’amministrazione ha correttamente valorizzato i dati reddituali dei soci per le annualità 2019-2021, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, raggiungendo la soglia di fatturato richiesta dall’art. 7.2 del disciplinare; nessuna norma impone la specifica indicazione dei soci cui ricondurre i fatturati.
Quanto ai requisiti tecnico-professionali, il Collegio ritiene qualificanti i servizi di progettazione resi anche a committenti privati e gli studi di fattibilità, in linea con le Linee Guida ANAC n. 1/2016 e con Cons. Stato, Sez. V, n. 8622 del 2022. L’attestazione del RUP del concorso di progettazione, non impugnata con querela di falso, prova la regolare esecuzione del servizio; la stazione appaltante aveva peraltro chiarito, prima della scadenza delle offerte, che i progetti di fattibilità concorrono al soddisfacimento dei requisiti.
Anche il secondo motivo è infondato: non ricorre falsità dichiarativa rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis), del d.lgs. n. 50/2016, avendo il professionista dichiarato la mera partecipazione al concorso, collocandosi al sesto posto.
Il Collegio aggiunge che, ove necessario, sarebbe ammissibile il soccorso istruttorio processuale. Esso opera quando non sia stato attivato quello procedimentale e miri a integrare un requisito formale. L’aggiudicatario, cui incombe l’onere probatorio, ha dimostrato il possesso sostanziale dei requisiti ab imis con ulteriori servizi svolti nel decennio. La carenza, riferita alla sola mandataria del raggruppamento di progettisti, è dunque formale e non sostanziale. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di € 4.000,00.
Nota della Redazione
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