Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 348 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mero svolgimento dell’attività provvedimentale diretta alla corresponsione delle somme riconosciute dal giudicato non integra ottemperanza, ove non sia dimostrata la materiale erogazione degli importi. I ritardi nella disponibilità dei fondi e i vincoli di bilancio degli istituti scolastici non costituiscono ostacolo normativo all’esecuzione, una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accertata l’incompleta esecuzione, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, in difetto, nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno, sez. Lavoro, con la sentenza n. 6/2023 aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 25 CCNL, la somma di € 1.352,57, oltre interessi, rivalutazione e spese, queste ultime attribuite ai procuratori antistatari.
Formatosi il giudicato, l’Amministrazione eseguiva solo la parte relativa alle spese. Quanto alla sorte capitale e agli accessori, l’istituto scolastico riconosceva il dovuto con proprio decreto, ma non corrispondeva materialmente la somma, adducendo ritardi nella disponibilità dei fondi e i vincoli di bilancio. La ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure attuative e la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella verifica dell’integrale esecuzione del titolo esecutivo da parte dell’Amministrazione. La difesa erariale si era limitata a rappresentare i ritardi nell’erogazione dei fondi necessari al pagamento, senza allegare alcuna prova dell’avvenuta corresponsione.
Il Tribunale rileva che, pur essendo documentato lo svolgimento dell’attività provvedimentale, con il decreto di riconoscimento del dovuto, non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione degli importi alla ricorrente. L’ottemperanza resta pertanto incompleta, perché l’esecuzione del giudicato esige l’effettiva soddisfazione della pretesa creditoria, non la sola adozione dell’atto ricognitivo.
Nessun ostacolo normativo si oppone al pagamento. Il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione in data 23 gennaio 2023, sicché risultava ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, del d.l. n. 269/2003. Le difficoltà di cassa dell’istituto scolastico non assumono rilievo giuridico.
Accertata l’incompleta esecuzione, il ricorso è accolto. Il Collegio dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo le somme maggiorate di rivalutazione e interessi legali, e gli assegna il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Prefetto di Livorno, o un suo sostituto, perché provveda nel successivo termine di 60 giorni, potendosi avvalere del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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