Reclamo avverso atti del commissario ad acta tardivo e rimessione in termini (TAR Campania n. 1685 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reclamo avverso gli atti del commissario ad acta, previsto dall’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., va depositato, previa notifica ai controinteressati, nel fascicolo telematico del giudizio di ottemperanza entro sessanta giorni. Il termine decorre dal provvedimento commissariale e il suo mancato rispetto determina l’inammissibilità del reclamo. La rimessione in termini per errore scusabile di cui all’art. 37 cod. proc. amm. ha carattere eccezionale e presuppone oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto. Il mero errore materiale nel caricamento dell’atto su un diverso fascicolo telematico non integra né l’una né l’altra condizione, costituendo uso ordinario del sistema informatico.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari pro quota di un immobile riconosciuto di interesse storico artistico, avevano chiesto al Comune e alla Soprintendenza l’adozione dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi realizzati da altri comproprietari. Con la sentenza n. 5182 del 2022 il ricorso era stato accolto quanto all’obbligo di provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
Dopo una sostituzione del commissario e alcune proroghe, l’incaricato ha dato esecuzione alla sentenza con un decreto del 18 giugno 2025, che ha onerato la controinteressata di acquisire il parere della Soprintendenza sulla compatibilità delle opere e l’autorizzazione dei comproprietari. I ricorrenti hanno impugnato quel decreto con reclamo, deducendo la violazione del giudicato. Il reclamo, notificato e caricato sul portale in data 17 settembre 2025, è stato inserito per errore in un fascicolo telematico diverso da quello del giudizio di ottemperanza e depositato correttamente solo il 29 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della tempestività del reclamo, sulla quale si era già pronunciato con l’ordinanza n. 7667 del 25 novembre 2025, che aveva respinto l’istanza di rimessione in termini.
Il dato normativo è chiaro: l’art. 114, comma 6, cod. proc. amm. impone il deposito del reclamo, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Poiché il decreto commissariale è stato adottato il 18 giugno 2025, il termine scadeva il 17 settembre 2025. Il deposito nel fascicolo corretto è invece avvenuto il 29 settembre 2025 e, dunque, oltre la scadenza.
La parte aveva invocato la rimessione in termini per errore scusabile. Il Collegio esclude che ricorra alcuna delle ipotesi dell’art. 37 cod. proc. amm., istituto di carattere eccezionale, che richiede oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto. L’erroneo inserimento dell’atto in un fascicolo differente costituisce uso ordinario del sistema informatico: un errore di battitura non integra una condizione di incertezza né un impedimento oggettivo e assoluto riconducibile a caso fortuito o forza maggiore, secondo costante giurisprudenza amministrativa.
L’accertata tardività assorbe ogni ulteriore censura e conduce alla declaratoria di inammissibilità del reclamo. La definizione in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.
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Nota della Redazione
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