Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto pagamento (TAR Sicilia n. 1514 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti, il creditore che agisce per l’adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è invece gravato dell’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. Ove l’amministrazione non assolva a tale onere e non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, il ricorso per ottemperanza è fondato e va ordinata la piena esecuzione del giudicato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.
Il Fatto
Il Tribunale civile di Ragusa, Sezione Lavoro, con sentenza n. 241/2024 aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, dell’importo complessivo di € 32.600,00 oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese processuali. La pronuncia è passata in giudicato il 28.08.2024 ed è stata notificata all’amministrazione in data 2.09.2024.
Non essendo seguito alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, notificato il 6.02.2025 e depositato il 13.02.2025, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il compimento di tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione della sentenza. L’amministrazione si è costituita senza offrire dimostrazione dell’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Il ricorso risulta proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. È provata la notifica presso la sede reale dell’amministrazione in data 2.09.2024, con conseguente decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 6.02.2025.
Nel merito, il Tribunale rileva che la sentenza per cui è causa risulta tuttora non eseguita e che l’amministrazione resistente non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo.
Il percorso argomentativo si incentra sul riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti. Il Collegio richiama il principio generale secondo cui il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi all’allegazione dell’inadempimento, mentre il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. Sul punto richiama T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311 e 9 ottobre 2023, n. 2942.
Applicando tale regola, il Ministero ha rinunciato a dimostrare, come sarebbe stato suo preciso onere in ossequio all’art. 2697, secondo comma, cod. civ., la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito. Non si ravvisano pertanto motivi giustificativi dell’inadempienza. Il ricorso è fondato e va ordinato all’amministrazione di conformarsi al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa/Ragusa, con facoltà di delega, per il compimento degli atti esecutivi nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario è richiamato al rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, termine che decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00 oltre oneri accessori.
Nota della Redazione
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