Vincolo archeologico sull’intera area e discrezionalità tecnica della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 3645 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di apposizione del vincolo archeologico è espressione di ampia discrezionalità tecnico-specialistica dell’amministrazione e resta sottratto al sindacato di merito del giudice amministrativo. La tutela può investire l’intera area complessivamente abitata nell’antichità, non i soli reperti rinvenuti, purché la perimetrazione trovi fondamento in elementi di conoscenza certi. Il provvedimento è legittimo anche quando si fondi sulla rilevante probabilità di individuare reperti nel sottosuolo, desunta dalla vicinanza con aree o ritrovamenti archeologici di sicura sussistenza e rilevanza. Il sindacato di legittimità resta ammesso solo ab extrinseco, in presenza di profili di incongruità e illogicità di evidenza tale da rendere inattendibile la valutazione compiuta sotto il profilo della ragionevolezza e dell’adeguatezza della motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appezzamento di oltre 154 mila metri quadrati nel territorio del Comune di Tusa, ha impugnato il decreto con cui il Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni Pianificazione Paesaggistica del Dipartimento dei Beni Culturali ha dichiarato di notevole interesse archeologico l’intera particella catastale, individuata fra i beni elencati all’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004 e all’art. 2 della L.R. n. 80/1977.
La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e segg. del D.Lgs. n. 42/2004, dell’art. 2 della L.R. n. 80/1977 e dell’art. 42 Cost., oltre a eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il nucleo della censura è l’errore di fatto: il vincolo avrebbe dovuto essere limitato alla piattaforma monumentale di circa 840 metri quadrati o, al più, alla collina di circa 6.500 metri quadrati ove la piattaforma è stata rinvenuta, e non esteso all’intera proprietà. Ha chiesto anche la condanna al risarcimento del danno ingiusto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa consolidata. Quando si impone il vincolo archeologico, l’autorità può sottoporre a tutela una intera area complessivamente abitata nell’antichità, comprendendovi anche gli spazi verdi, perché le esigenze di salvaguardia non riguardano i reperti in sé ma la complessiva superficie destinata in origine all’insediamento umano (Cons. Stato sez. VI n. 334 del 2016). Il provvedimento è del pari legittimo quando si fonda sulla rilevante probabilità di individuare reperti nel sottosuolo, in ragione della vicinanza con aree o ritrovamenti archeologici di sicura sussistenza e rilevanza (TAR Campania-Salerno n. 23 del 2022, con i precedenti ivi richiamati).
La censura della ricorrente coglie un dato reale: dalla relazione allegata al decreto risulta che l’area assoggettata a vincolo eccede obiettivamente il perimetro della piattaforma monumentale di circa 840 metri quadrati. Il Collegio tuttavia valorizza il fatto che sul lato meridionale della stessa è stata individuata, nel corso dei saggi del 2021, la rampa di accesso al santuario, punto di raccordo tra le varie vie provenienti dalla città e dalla collina meridionale dell’acropoli.
Da tale elemento è possibile inferire secondo ragionevolezza che l’estensione del perimetro sia stata determinata in modo funzionale alla tutela di una intera area complessivamente abitata nell’antichità. A ciò si aggiungono gli elementi relativi alla necropoli: il rinvenimento nel 1988 di un frammento di capitello ionico in pietra calcarea, forse pertinente a un monumento funebre di età ellenistica, e quello nel 2005 di grandi mattoni pertinenti presumibilmente a tombe del tipo a cassa, in parte distrutte, indizio significativo dell’estensione della necropoli.
Su queste basi il Collegio esclude che le valutazioni dell’amministrazione trasmodino in macroscopici vizi di irragionevolezza, i soli sindacabili dal giudice amministrativo. Il potere valutativo in materia è espressione di ampia discrezionalità tecnico-specialistica ed è sindacabile solo ab extrinseco, in presenza di profili di incongruità e illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità della valutazione sotto il profilo della ragionevolezza, dell’adeguatezza, della congruità e della logicità della motivazione (TAR Liguria n. 491 del 2023). Tutte le censure sono pertanto infondate e il ricorso è respinto.
Le spese di lite sono compensate integralmente, in ragione dell’ampiezza delle valutazioni discrezionali circa l’estensione dell’area da sottoporre a vincolo e dell’assenza di una regola certa per valutare esattamente ex ante la legittimità delle decisioni assunte dall’autorità competente.
Nota della Redazione
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