Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1209 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta quando l’amministrazione non abbia dato integrale esecuzione al giudicato, anche se abbia provveduto solo parzialmente. L’adempimento parziale, limitato alla liquidazione delle spese legali, non esaurisce l’obbligo di eseguire il capitale riconosciuto dalla sentenza. Il commissario può essere individuato in un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice; in tal caso non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 214/2024 dell’11 settembre 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento in suo favore del contributo per la formazione previsto dalla Carta elettronica del docente, per complessivi euro 1.000, oltre rivalutazione e interessi e spese di lite. La sentenza, notificata il 26 settembre 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Rimasta ineseguita la parte relativa al capitale, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che l’amministrazione, nel corso del giudizio, ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Tale adempimento è però solo parziale: la sentenza è rimasta ineseguita quanto al giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale.
All’udienza camerale la difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza tuttavia fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. L’inerzia sull’obbligo principale integra il presupposto per l’esecuzione in via sostitutiva.
Il Tribunale accoglie quindi l’istanza di nomina del commissario. Quale commissario ad acta viene individuato il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. All’adempimento è assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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