Inidoneità fisica nel concorso per allievo commissario: accertamenti esterni irrilevanti (TAR Lazio n. 11696 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica del possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per il reclutamento nelle forze armate e nelle forze di polizia è demandata a un apprezzamento tecnico-discrezionale di esclusiva spettanza dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. I giudizi espressi dalla commissione esaminatrice sono espressione di una discrezionalità tecnica infungibile: non possono essere sostituiti o surrogati da accertamenti svolti da altri organi sanitari, pur pubblici, in momenti successivi o antecedenti la visita concorsuale, nemmeno quando condotti in strutture esterne con esiti differenti. Il possesso dei requisiti va comprovato allorché l’amministrazione ne promuove l’accertamento, essendo i parametri influenzati dal peso soggetti a continue modificazioni nel tempo.
Il Fatto
Un vice ispettore della Polizia penitenziaria, già in servizio dal 2015, ha partecipato al concorso pubblico per 120 allievi commissario della carriera dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria, bandito con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13 luglio 2021. Superate le precedenti fasi concorsuali, il candidato è stato sottoposto in data 1.3.2023 all’accertamento psico-fisico previsto dal decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, e dal d.P.R. n. 207 del 7 dicembre 2015. La commissione medica ha dichiarato l’inidoneità per una percentuale di massa grassa corporea superiore al 22% (PBF riscontrato 25,9%) e per carenza della documentazione relativa all’esame della glicemia.
Il concorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva pubblicata nelle more del giudizio, sostenendo che la misurazione sarebbe stata frettolosa e il macchinario non correttamente tarato, e allegando tre accertamenti effettuati in strutture esterne — tutti attestanti il possesso del requisito. Ha inoltre chiesto di essere sottoposto a nuovi accertamenti tecnici.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento: l’art. 2 del d.P.R. n. 207/2015 individua i parametri fisici unici applicabili alle procedure di reclutamento delle forze di polizia, mentre l’art. 14, comma 2, del bando fissa per i candidati di sesso maschile una percentuale di massa grassa non inferiore al 7% e non superiore al 22%. Dal verbale della commissione medica è emerso che il ricorrente presentava una percentuale del 25,9%, ampiamente oltre la soglia, anche considerata la tolleranza del 24,2% applicabile.
Il Collegio ha quindi richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la verifica dei requisiti psico-fisici per l’accesso alle forze di polizia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica di natura infungibile, sottratta al sindacato del giudice amministrativo salvo che l’esito appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Gli accertamenti espletati dalla commissione concorsuale non possono essere replicati fuori dal contesto concorsuale, nemmeno da organismi sanitari pubblici diversi da quelli istituzionalmente competenti, sia per la peculiare preparazione del personale preposto, sia per garantire la par condicio dei concorrenti.
Il Tribunale ha precisato che le verifiche devono avvenire in condizioni di tempo e luogo identiche per tutti i candidati e che i requisiti vanno posseduti alla scadenza del termine del bando, essendo notorio che i parametri influenzati dal peso sono soggetti a continue modificazioni. Alla luce di tali principi, il Collegio ha ritenuto irrilevanti gli accertamenti prodotti dal ricorrente, effettuati in strutture esterne in momenti diversi e successivi alla convocazione, e ha respinto l’istanza istruttoria: ammettere ulteriori verifiche comporterebbe un’indebita sostituzione del giudizio della commissione con quello di un organo diverso da quello predeterminato.
Quanto alle allegazioni relative al malfunzionamento dell’impedenziometro o alla scarsa accuratezza delle misurazioni, il TAR ha osservato che il ricorrente non ha fornito elementi concreti di riscontro. Nemmeno la circostanza di essere già in servizio nel Corpo dal 2015 assume rilievo, essendo evidente che le condizioni fisiche dell’interessato sono mutate nel tempo. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese giudiziali.
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Nota della Redazione
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