Carta docente: ottemperanza e commissario ad acta per il capitale non pagato (TAR Sardegna n. 1210 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la parziale esecuzione del giudicato limitata al pagamento delle spese di lite non esclude la mancata ottemperanza quando resti ineseguito l’accertamento sul capitale. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione e l’inefficacia del mero sollecito interno, nomina il commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. La nomina può essere conferita a un dirigente della stessa struttura debitrice, con termine per l’adempimento e senza corresponsione di compenso commissariale. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la somma destinata alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici oggetto di causa, oltre rivalutazione e interessi e rifusione delle spese. La decisione, pubblicata nell’ottobre 2024 e notificata, era passata in giudicato per mancata impugnazione.

Non essendo intervenuto il pagamento, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di inesecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha liquidato le spese legali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, mentre è rimasta ineseguita la parte della sentenza relativa al capitale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il contenuto del giudicato formatosi davanti al giudice del lavoro, individuando con precisione l’obbligo rimasto inadempiuto: il riconoscimento in favore del ricorrente del contributo per la formazione, da corrispondersi secondo le modalità dell’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e del d.p.c.m. 28 novembre 2016.

Ha poi verificato lo stato di attuazione. La circostanza che l’amministrazione abbia provveduto alla liquidazione delle spese legali è stata qualificata come parziale ottemperanza, insufficiente a soddisfare l’interesse sostanziale del ricorrente, perché il giudicato sul capitale è rimasto integralmente ineseguito.

Nel corso della camera di consiglio la difesa erariale ha dichiarato di aver sollecitato l’amministrazione all’esecuzione integrale del pagamento. Il Tribunale ha ritenuto tale iniziativa priva di risultati concreti e non idonea a offrire una soluzione tempestiva della controversia, escludendo così che il semplice sollecito interno possa valere come adempimento o come ragione di improcedibilità dell’istanza.

Su queste premesse il ricorso è stato accolto e il commissario ad acta è stato nominato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il termine per l’adempimento è stato fissato in sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione.

Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate tenendo conto della serialità della controversia e distratte in favore dei procuratori antistatari, con rimborso del contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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