Inammissibile il ricorso del cittadino-consumatore per l’apertura dello scalo ai voli passeggeri (TAR Puglia n. 296 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di legittimazione ad agire il ricorso con cui un privato, qualificandosi utente e consumatore, chieda l’accertamento dell’inadempimento delle amministrazioni e la condanna all’immediata apertura di uno scalo aeroportuale ai voli passeggeri, senza qualificare la tipologia di azione esperita e i relativi presupposti costitutivi. L’azione popolare è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, che richiede la lesione di un interesse personale, concreto e attuale. L’azione di classe pubblica ex art. 1 d. lgs. n. 198/09 presuppone la previa diffida e la prova di interessi omogenei di una pluralità di utenti e consumatori, non azionabili uti singuli. Nel merito, la determinazione sull’attivazione civile dello scalo è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione, con conseguente divieto di sindacato giudiziale su poteri non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, qualificandosi cittadino, utente e consumatore della provincia di Taranto, ha convenuto in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ENAC, la Regione Puglia e la società di gestione aeroportuale, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento in ordine alla mancata apertura dell’aeroporto di Grottaglie-Taranto ai voli civili e commerciali passeggeri.

La domanda investiva anche l’attuazione dello spazio-porto, la compatibilità con le attività di sperimentazione e la revoca della concessione di gestione, con nomina di un commissario. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondate le eccezioni preliminari. Il ricorrente non indica quale tipologia di azione abbia esperito, né chiarisce se agisca nei confronti dell’autore di una condotta lesiva. L’atto introduttivo resta sostanzialmente ignoto quanto a presupposti costitutivi, con compressione del diritto di difesa delle controparti, impossibilitate ad articolare deduzioni specifiche.

Il Tribunale esclude che si possa ragionare per congetture: gli elementi costitutivi dell’azione devono emergere in termini chiari e inequivoci dal libello introduttivo. Gli elementi identificativi dell’azione non possono essere ricostruiti ipoteticamente dal giudice.

Qualora si trattasse di azione popolare, essa sarebbe inammissibile, perché le ipotesi di sostituzione processuale sono tassativamente determinate dalla legge, che richiede la lesione di un interesse personale, concreto e attuale. Qualora si trattasse di azione di classe pubblica ex art. 1 d. lgs. n. 198/09, sarebbe improcedibile per mancata diffida ad adempiere ex art. 3 d. lgs. n. 198/09 e comunque inammissibile per difetto dei requisiti normativi.

Manca, in particolare, la prova di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori: il ricorrente agisce uti singuli, senza indici di rappresentatività (fine statutario, radicamento territoriale, vicinanza agli interessi coinvolti) idonei a trasformare l’interesse diffuso, adespota per natura, in interesse collettivo azionabile in sede giurisdizionale.

Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. In via ad abundantiam, il Collegio rileva l’infondatezza nel merito: alcun obbligo di immediata attivazione civile dello scalo sussiste, essendo le relative determinazioni rimesse all’apprezzamento discrezionale del Ministero ai sensi della legge n. 144/99 e della legge n. 289/02. Il riconoscimento dell’obbligo si tradurrebbe in indebito sindacato su poteri non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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