Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1735 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando la sentenza sia stata notificata all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e la stessa sentenza sia passata in giudicato. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine perentorio. La nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega, è legittima quale strumento di attuazione in via sostitutiva in caso di persistente inottemperanza. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR Toscana l’ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto alla c.d. Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e al d.P.C.m. 23.09.2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero a metterla a disposizione e al pagamento delle spese di lite.

La ricorrente ha domandato il pagamento degli interessi legali dalla spettanza al saldo, la rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla legge n. 724/1994, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato anzitutto la questione dell’ammissibilità del ricorso. Dagli atti è risultato che la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero presso la sede l’08.03.2024 e che era inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È emerso inoltre che la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno in data 11.11.2024.

Su queste premesse il ricorso è stato ritenuto ammissibile. Il giudice amministrativo ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ravvisando l’inerzia dell’Amministrazione rispetto al comando contenuto nel giudicato del giudice del lavoro.

Il ricorso è stato conseguentemente accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. L’ordine è stato calibrato sui modi e sui tempi indicati in motivazione, in coerenza con il contenuto della pronuncia ottemperanda.

Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Capo della Direzione Centrale Bilancio del Ministero, con facoltà di delega, chiamato a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. La regolamentazione delle spese ha seguito la soccombenza, con liquidazione in favore della ricorrente e distrazione al procuratore antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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