Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la Carta Docente (TAR Lazio n. 11484 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza opera quando la successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. In tale evenienza, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale della fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite. L’avvenuto pagamento del beneficio solo dopo l’instaurazione del giudizio non esclude la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che può essere condannata alle spese processuali, con possibilità di parziale compensazione in ragione dell’esecuzione della sentenza a seguito del ricorso.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza n. 415/2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Docente in favore di un docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite.
Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione al giudicato, la parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio. Nella camera di consiglio del 16 giugno 2026, la ricorrente ha rappresentato l’avvenuto pagamento delle somme da parte del Ministero, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ravvisando nel pagamento successivo alla proposizione del ricorso un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. Secondo la giurisprudenza richiamata, è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto fatto valere, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Quanto alle spese di lite, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, apprezzando l’astratta fondatezza della domanda: in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe stato meritevole di accoglimento e la ricorrente sarebbe risultata vittoriosa. Nel caso di specie, tale valutazione ha condotto ad esito positivo, atteso che il soddisfacimento del credito è avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha quindi disposto una parziale compensazione delle spese, in considerazione dell’esecuzione spontanea della sentenza da parte dell’Amministrazione successivamente al ricorso, condannando comunque il Ministero al pagamento della residua parte in applicazione della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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