Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro senza spedizione in forma esecutiva (TAR Calabria n. 656 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato formatosi su un titolo emesso dal giudice ordinario non è condizionata dalla preventiva spedizione in forma esecutiva del titolo nei confronti dell’amministrazione rimasta inadempiente, quando la notificazione del titolo e la formazione del giudicato siano successive all’entrata in vigore degli artt. 3, comma 34, lett. e) e 26, comma 2, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Integrano le formalità procedurali gli adempimenti di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni senza adempimento. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza e il contegno inerte dell’ente, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, dell’importo di € 1.861,73 per la mancata erogazione di n. 451 buoni pasto.
Il titolo era stato notificato all’ASP debitrice il 30.11.2023 ed era divenuto definitivo per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria del giudice procedente il 27.6.2025. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, l’ente non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l’adozione di tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità, rilevando che il titolo è stato formato e notificato in epoca successiva all’entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2022 che hanno inciso sulla materia. Ne deriva che l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza non è subordinata alla preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
Nel merito, il Tribunale accerta la rituale notificazione della sentenza del giudice ordinario all’ASP presso la sede reale, in data 30.11.2023, sulla base delle evidenze documentali. La formazione del giudicato, attestata dalla cancelleria il 27.6.2025, rende incontestabile l’entità del credito vantato.
Il contegno processuale inerte dell’amministrazione, non costituitasi, non ha offerto alcun elemento di prova in merito all’eventuale adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo. Il Collegio ritiene pertanto comprovata l’inosservanza degli obblighi derivanti dal giudicato.
Il Tribunale verifica inoltre l’osservanza delle formalità previste dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996: il titolo esecutivo risulta notificato all’ASP nella data indicata e, alla data di notificazione del ricorso, il termine dilatorio era ampiamente decorso senza che l’ente avesse adempiuto. Il ricorso è dunque fondato e va accolto.
Conseguentemente, il Collegio ordina all’ASP di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a un funzionario dell’ente, il quale provvederà su richiesta del ricorrente e nei successivi sessanta giorni, con spese a carico dell’Azienda. Il compenso del commissario sarà determinato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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