Acquisizione al patrimonio comunale e inottemperanza all’ordine di demolizione non impugnato (Cons. Stato n. 4892 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato in pendenza del procedimento di condono edilizio è illegittimo, ma il vizio va fatto valere con tempestiva impugnazione, non essendo configurabile alcuna sospensione automatica del procedimento sanzionatorio. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla notifica, l’acquisizione di diritto dell’opera abusiva e dell’area di sedime al patrimonio comunale opera ipso iure, quale effetto automatico della inottemperanza all’ingiunzione divenuta inoppugnabile. Il provvedimento comunale che dichiara l’avvenuta acquisizione ha valore meramente ricognitivo di un effetto già prodottosi. L’effetto acquisitivo si consolida nei confronti dei destinatari dell’ordine e si trasmette agli aventi causa, anche se il trasferimento sia intervenuto dopo la consumazione dell’illecito omissivo.

Il Fatto

Un immobile, realizzato in zona agricola e assoggettato a vincolo idrogeologico, era stato interessato da due istanze di sanatoria: la prima risalente al 1986, mai esitata; la seconda del 2004, relativa ad ampliamenti e sopraelevazioni. Con ordinanza n. 81 del 2004 il Comune aveva ingiunto la demolizione delle opere, senza che i destinatari la impugnassero. L’ottemperanza era stata solo parziale.

Nel 2019 l’immobile era stato trasferito, con atto notarile, dall’allora proprietario all’attuale appellante. Nel 2021 il Comune, preso atto della mancata esecuzione, dichiarava l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle porzioni residue e dell’area di sedime. Il TAR Lazio accoglieva in parte il ricorso dell’acquirente, annullando l’atto solo per il deficit di motivazione sulla determinazione dell’area. Proponeva appello l’acquirente per le statuizioni di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la sentenza di primo grado, integrandone la motivazione. Il riferimento dell’art. 44 della l. n. 47/1985 alla sospensione dei procedimenti repressivi opera esclusivamente quando la sanatoria sia presentata prima dell’ordinanza di demolizione; nel caso concreto l’ingiunzione seguiva l’istanza e non poteva quindi subire alcun effetto sospensivo.

L’ordinanza di demolizione non era stata tempestivamente impugnata, benché emanata in pendenza del procedimento di sanatoria. La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui il provvedimento repressivo adottato in pendenza della domanda di condono è illegittimo, con la conseguente necessità di far valere il vizio nelle forme di rito (richiamati Cons. Stato sez. VI n. 3659 del 2021 e Cons. Stato sez. VI n. 2596 del 2022). Non essendo ciò avvenuto, l’ingiunzione è divenuta inoppugnabile.

A fronte della perdurante efficacia dell’ordine, si sono estrinsecati gli effetti previsti dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 15, comma 5, L.R. Lazio n. 15/2008: l’acquisizione di diritto consegue in via automatica alla inosservanza protrattasi oltre novanta giorni. L’effetto si era già prodotto in capo ai danti causa dell’appellante, mentre il successivo trasferimento del 2019 è intervenuto quando il termine era ampiamente decorso.

Il provvedimento impugnato ha dunque natura dichiarativa, limitandosi a prendere atto di un effetto già perfezionatosi: irrilevante è la data della sua adozione. La Corte richiama l’orientamento per cui l’acquisizione opera ipso iure al maturare del termine (tra le altre, Cons. Stato sez. VI n. 5901 del 2021 e Cons. Stato sez. IV n. 1884 del 2015) e quello secondo cui la mancata estensione dell’effetto ai successivi aventi causa legittimerebbe trasferimenti di comodo (richiamata Cons. Stato sez. VI n. 775 del 2018).

Restano fermi due punti. L’atto non ha inciso sulla porzione interessata dalla prima istanza di condono del 1986, ancora pendente. Quanto alla seconda istanza, la nota comunale del 2021 è mero preavviso di diniego ex art. 10 bis della l. n. 241/1990: la relativa statuizione non è stata gravata e il Comune dovrà comunque definire il procedimento. L’appello è respinto, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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